CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Adempimenti contributivi

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 21 del CNLG e dall'art. 4 delle norme di attuazione della suddetta disciplina collettiva o da equivalenti norme dei contratti di settore sottoscritti dalla FNSI, nonché dalle intese che, nell'ambito di tali contratti, sono state raggiunte dalle parti contraenti, ricordiamo che le aziende, le quali abbiano alle loro dipendenze giornalisti le cui prestazioni sono regolate dai contratti anzidetti, anche se non associate alla Federazione Italiana Editori Giornali (attuandosi per queste la cosiddetta "applicazione per adesione"), restano tenute:
a) ad effettuare sulle retribuzioni imponibili corrisposte ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno e sussistano per costoro le condizioni normative per la contribuzione alla Casagit in base al contratto applicato), le trattenute del contributo contrattuale, definito in misura percentuale (3,60%);
b) a corrispondere un contributo, posto a carico del datore di lavoro (contributo editoriale), per ogni professionista titolare di rapporto ex artt. 1, 2, e 12 del CNLG, o norme equiparate dei contratti di settore già menzionati, per ogni praticante e per ogni tele-radio giornalista, pari allo 0,95% delle retribuzioni imponibili relative ai suddetti dipendenti giornalisti.
Ricordiamo che tale contributo, precedentemente fissato nella misura dello 0,50%, a seguito dei distinti rinnovi contrattuali, ha subito l'incremento dello 0,45% con le seguenti diverse decorrenze: 
  • per il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, è passato da 0,50% a 0,95%, con effetto dal 1° settembre 2003; 
  • per il Contratto Aer-Anti-Corallo, è passato da 0,50% a 0,95%, con effetto dal 1° giugno 2004;
c) ad effettuare (su segnalazione della Casagit) alle scadenze semestrali previste, coincidenti con le mensilità di dicembre e di giugno di ciascun anno, le trattenute del contributo aggiuntivo, definito in misura fissa, dovuto da coloro che abbiano rilasciato apposita autorizzazione per tale adempimento (fatta pervenire tramite la Casagit all'azienda e valida fino ad espressa revoca degli interessati);
d) ad effettuare la trattenuta per le quote di servizio contrattuale, di competenza delle AA.RR.SS. e della FNSI (che, in base ad una convenzione con i medesimi organismi sindacali, la CASAGIT provvede a riscuotere), definita in misura percentuale (0,30%) sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti giornalisti che ne siano tenuti ed abbiano rilasciato direttamente all'azienda l'apposita autorizzazione.
E' imponibile ai fini contributivi, tutto ciò che per legge è assoggettabile a contribuzione obbligatoria.
Le aziende sono tenute a trasmettere mensilmente alla CASAGIT la denuncia della contribuzione, la comunicazione degli aggiornamenti in relazione all'evoluzione dei rapporti di lavoro (assunzioni, fine dei rapporti, aspettativa, maternità etc.) ed anche ad eseguire il versamento, nei termini e con le modalità da questa comunicati.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato presso un qualsiasi sportello di Unicredit Banca di Roma compilando l'apposito modulo Ordine di Pagamento per CASAGIT, entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del corrispondente periodo di paga.
Per la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali, le aziende devono attenersi alle indicazioni contenute nelle Istruzioni per la predisposizione della denuncia di contribuzione.

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