CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

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Adempimenti contributivi periodo paga ante 2011

Istruzioni compilazione denuncia

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 21 e dall'art. 4 delle norme transitorie e di attuazione del CNLG e da norme equivalenti di contratti di settore sottoscritti dalla FNSI, nonché dalle intese che, nell'ambito di tali contratti, sono state raggiunte dalle parti contraenti,  le Aziende che abbiano alle loro dipendenze giornalisti le cui prestazioni sono regolate dai contratti suddetti, anche se non associate alla FIEG (attuandosi per queste la cosiddetta "applicazione per adesione") sono tenute:

  • a) ad effettuare sulle retribuzioni imponibili corrisposte ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno e sussistano per costoro le condizioni normative per la contribuzione alla Casagit in base al contratto applicato), le trattenute del contributo contrattuale, definito in misura percentuale (3,60%);
  • b) a corrispondere un contributo, posto a carico del datore di lavoro (contributo editoriale), per ogni professionista titolare di rapporto ex artt. 1, 2, e 12 del CNLG, o norme equiparate dei contratti di settore già menzionati, per ogni praticante e per ogni tele-radio giornalista, pari allo 0,95% delle retribuzioni imponibili relative ai suddetti dipendenti giornalisti;
  • c) ad effettuare (su segnalazione della Casagit) alle scadenze semestrali previste, coincidenti con le mensilità di dicembre e di giugno di ciascun anno, le trattenute del contributo aggiuntivo per il coniuge, definito in misura fissa, dovuto da coloro che abbiano rilasciato apposita autorizzazione per tale adempimento (fatta pervenire tramite la Casagit all'azienda e valida fino ad espressa revoca degli interessati);
  • d) ad effettuare la trattenuta per le quota di servizio, di competenza delle AA.RR.SS. e della FNSI (che, in base ad una convenzione con i medesimi organismi sindacali, la CASAGIT provvede a riscuotere), definita in misura percentuale (0,30%) sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti giornalisti che abbiano rilasciato direttamente all'azienda l'apposita autorizzazione.

I contributi di cui ai punti a, b, d sono calcolati applicando le relative percentuali sulla retribuzione imponibile. È considerata tale, a norma del comma 4 articolo 21 del CNLG e assimilati, la retribuzione nonché ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione, percepito dal giornalista.

Le Aziende sono tenute ad inviare mensilmente alla Casagit la denuncia di contribuzione ed eseguire il versamento, nei termini e con le modalità appresso specificate.

Il termine per la presentazione della denuncia alla Casagit è il giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga.

Il mancato invio delle suddette denunce entro il termine stabilito costituisce violazione delle norme contrattuali.

Contestualmente all'invio della denuncia, l'azienda dovrà provvedere al versamento dei contributi dovuti alla Casagit mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN "IT06F0200805365000400802826" (Unicredit S.p.A.) intestate a Casagit, via Marocco, 61 00144 Roma.

Nella causale del versamento, rispettando la sequenza indicata, dovranno essere inseriti:

  • - il codice anagrafico che Casagit ha attribuito all'azienda
  • - il periodo di riferimento della denuncia (nel formato "mm/aaaa")
  • - la denominazione dell'Azienda
  • - l'importo del versamento ripartito per codice di contribuzione secondo il seguente schema:

CODICE  DI CONTRIBUZIONE

 DESCRIZIONE

 01 

 Contributo contrattuale 3,60%

 02

 Contributo quota sindacale 0,30%

 03

 Contributo Editoriale

 04

 Contributo aggiuntivo per quota coniuge

 40

 Rata contributi arretrati azienda (per concordata rateizzazione)

(ad esempio: 01 €1250,00 - 02 € 100,00 - 03 € 800,00 ecc...)

Per maggiori dettagli relativi alla compilazione della denuncia Casagit si rinvia alla sezione 

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