- gli iscritti, non a titolo provvisorio, all'Ordine dei giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti)
- i titolari di pensione di reversibilità, a carico dell'Inpgi.
- giornalisti iscritti all'Elenco stranieri annesso all'Albo dei giornalisti italiani;
- i dipendenti degli organismi della categoria (CASAGIT, INPGI, FNSI, CNOG, Associazioni regionali di stampa, Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti), titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- i soci che siano stati sottoposti dall'Ordine a provvedimento di cancellazione dall'Albo per inattività;
- i superstiti, inclusi nella posizione familiare del socio deceduto (a condizione che non si siano iscritti a loro volta come familiari superstiti), i quali risultino privi di titolo autonomo per l'adesione alla Cassa.
- figli di soci giornalisti o figli di soci titolari di pensione diretta INPGI.
La differenza tra lo status di socio ordinario e quello di socio aggregato risiede unicamente nel fatto che quest'ultimo risulta privo del diritto all'elettorato, attivo e passivo, degli Organi della Cassa, mentre identico per entrambe le categorie resta il livello delle prestazioni.
- i giornalisti che svolgono attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, in forma autonoma o anche subordinata, se regolata da contratti di lavoro che non comportino l'obbligo al versamento del contributo alla Casagit.(Sezione Soci/La Nuova CASAGIT 2)





