I soci sono tenuti al versamento di un contributo associativo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione e con le modalità indicate dal successivo articolo 10.
Il contributo associativo resta definito in misura variabile a percentuale o in misura costante parametrata e può prevedere anche una quota in misura fissa. Il contributo associativo si determina:
1. in misura a percentuale, con applicazione dell'aliquota stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla retribuzione, nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria, per i seguenti soci, titolari di rapporto di lavoro subordinato, regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico o da altri contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione:
a) giornalisti professionisti;
b) giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
c) praticanti;
d) giornalisti iscritti all'Elenco stranieri.
Qualora il socio sia titolare di più rapporti di lavoro subordinato regolati dai contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione, l'aliquota percentuale si applica sulla retribuzione relativa a ciascun rapporto di lavoro.
Parimenti, qualora il socio sia titolare, oltre che di uno o più rapporti di lavoro subordinato regolati dai contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione, anche di pensione a carico dell'Inpgi, il contributo resta dovuto anche su tale trattamento, nella misura indicata dal successivo punto 3).
Per i soci di cui alle lettere a), b) e d) titolari di rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg) il contributo associativo non può essere comunque inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, riferita all'anno di contribuzione, e dell'eventuale quota in misura fissa, mentre per i soci di cui alla lettera c) titolari di rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg), non può essere comunque inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima parimenti prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il praticante in formazione, riferita all'anno precedente, e dell'eventuale quota in misura fissa.
Per i soci titolari di contratto Aeranti-Corallo sottoscritto dalla FNSI il contributo associativo non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, riferita all'anno di contribuzione, e dell'eventuale quota in misura fissa.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio il socio è tenuto al versamento del contributo calcolato sulla retribuzione percepita nel mese precedente l'inizio dell'astensione stessa, dedotto quanto già assolto per il periodo stesso per trattenute effettuate dal datore di lavoro sulla quota rimasta a carico di questi. Durante il periodo di assenza facoltativa dal lavoro per puerperio e nei casi previsti dall'articolo 8, per servizio di leva e per aspettativa senza assegni, salvo quanto diversamente previsto dal successivo punto 2), lettera c), il socio è tenuto al versamento del contributo calcolato sulla retribuzione minima prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, riferita all'anno precedente, e dell'eventuale quota in misura fissa;
2. in misura parametrata alla spesa media per associato sostenuta dalla CASAGIT e risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Il Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi mutualistici, può annualmente stabilire, in relazione al reddito lordo percepito nell'anno antecedente quello di contribuzione, anche misure ridotte per fasce di tale contribuzione, per i seguenti soci:
a) giornalisti che prestano attività non subordinata ovvero titolari di rapporto di lavoro che non comporti l'obbligo al versamento del contributivo associativo;
b) giornalisti che abbiano un'età non superiore a trenta anni e abbiano percepito nell'anno precedente un reddito da attività lavorativa non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, il contributo associativo è definito in misura parametrata alla spesa media per associato riferita all'ultimo bilancio consuntivo approvato e con esonero dal versamento della quota fissa e riduzioni definite annualmente dal Consiglio di amministrazione;
c) soci di cui al precedente punto 1, in aspettativa senza assegni per motivi sindacali o per ricoprire cariche pubbliche elettive o comunque che svolgano, nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, attività remunerata;
d) soci aggregati di cui al terzo comma, lettera c) , d) ed e) dell'art. 2 dello Statuto e soci aggregati dipendenti della Federazione nazionale della stampa italiana e delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali e interregionali dell'ordine dei giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e della Casagit ovvero già dipendenti di tali Organismi della categoria, ammessi al trattamento di quiescenza, salvo quanto previsto dal successivo punto 3), lettera c).
Le misure ridotte di contribuzione si applicano:
1. nell'anno di inizio della contribuzione parametrata, sulla base della documentazione comprovante il reddito lordo percepito nell'anno precedente;
2. negli anni successivi, in via presuntiva nel mese di gennaio di ciascun anno in base all'ultimo reddito accertato dalla Casagit.
Qualora la contribuzione dovuta sia maggiore o minore rispetto a quella accertata in via presuntiva, il Socio è tenuto a trasmettere, entro e non oltre il termine del 31 ottobre, copia della documentazione relativa al reddito lordo dichiarato nell'anno al fine di consentire alla Cassa di eseguire le opportune variazioni in più o in meno e di procedere ai conguagli.
La Cassa si riserva il diritto di eseguire verifiche a campione.
Nel caso in cui in sede di verifica il Socio non provveda a presentare documentazione reddituale o qualora dai dati reddituali acquisiti risultino dovute differenze rispetto al contributo accertato annualmente in via presuntiva, l'iscritto è tenuto al pagamento della differenza, tra il contributo accertato in via presuntiva e il contributo associativo, maggiorata di una somma aggiuntiva pari al 10% della stessa.
La presentazione della documentazione fiscale dopo la scadenza del 31 ottobre, e comunque prima di un eventuale verifica a campione da parte della Cassa:
1. non determina riduzione del contributo rispetto a quello attribuito in via presuntiva se il contributo relativo al reddito comunicato dovesse risultare di minore entità;
2. determina l'applicazione del contributo associativo se il contributo relativo al reddito comunicato dovesse risultare superiore. In questo caso al Socio non si applica la maggiorazione del 10% di cui al comma precedente.
3. in misura a percentuale, con applicazione dell'aliquota prevista sul trattamento lordo di pensione percepito, compresi eventuali supplementi, per i seguenti soci:
a) giornalisti titolari di pensione a carico dell'Inpgi. Nel caso di riduzione del trattamento di pensione per effetto del cumulo con prestazioni di lavoro autonomo, l'aliquota percentuale per la determinazione del contributo si applica sulla pensione intera erogabile;
b) giornalisti titolari di pensione a carico di enti diversi dall'Inpgi che all'atto del collocamento in quiescenza si trovavano nelle condizioni previste dal precedente punto 1, lettera b) da almeno dieci anni;
c) giornalisti e soci aggregati di cui al precedente punto 2) titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'Inpgi che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e che risultino ininterrottamente iscritti alla Casagit da almeno venti anni. Per tali associati la contribuzione non potrà risultare inferiore a quanto determinato dall'applicazione dell'aliquota percentuale prevista sulla retribuzione minima contrattuale annua del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e dell'eventuale quota in misura fissa, né superiore al contributo in misura parametrata, di cui al precedente punto 2);
d) superstiti dei soci che all'atto del decesso beneficiavano del trattamento di cui alle precedenti lettere b) e c). Per i superstiti dei soci di cui alla lettera c) si applicano gli stessi limiti alla contribuzione già previsti per i soci stessi.
Per i titolari di pensione pro-quota e per i titolari di pensione supplementare l'aliquota percentuale si applica sul trattamento complessivamente percepito.
I soci titolari di pensione intera e non titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico o da altri contratti collettivi recepiti, sono esonerati dal versamento della quota di contributo associativo eventualmente prevista in misura fissa. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, in relazione al trattamento annuo lordo di pensione da essi percepito, potrà annualmente stabilire in loro favore esenzioni o riduzioni del contributo dovuto in misura percentuale.
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