CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Regolamento

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto vigente, disciplina il funzionamento della Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani CASAGIT.

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Articolo 2 - Coordinamento CASAGIT-FNSI-CNOG-INPGI

La CASAGIT collabora con gli altri organismi rappresentativi della categoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 dello Statuto, di norma, mediante la partecipazione al Comitato di coordinamento appositamente costituito dalla CASAGIT medesima, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

In rappresentanza della CASAGIT partecipano al Comitato di coordinamento il Presidente ed i Vice Presidenti, affiancati dal Direttore generale.

La CASAGIT contribuisce all’organizzazione e al funzionamento del Comitato di coordinamento nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, previ accordi con gli altri organismi.


La CASAGIT, inoltre, potrà instaurare rapporti di collegamento con la FNSI e le sue articolazioni sindacali territoriali.

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Articolo 3 - Struttura operativa

La struttura operativa della CASAGIT, della quale è responsabile il Direttore Generale, è costituita dalle seguenti Unità Organizzative:

  • Direzione Generale
  • Servizio Amministrazione e Controllo di gestione
  • Servizio Posizioni e Contributi
  • Servizio Prestazioni
  • Servizio Sistemi Informativi
  • Servizi Generali
  • Servizio Convenzioni
  • Servizio Crediti e Legale

Le Unità Organizzative, oltre alle attribuzioni previste dalle Norme per l'amministrazione e la contabilità, svolgono i compiti ad essi assegnati dal Direttore generale, con la soprintendenza dei funzionari ad essi preposti dal Direttore generale medesimo.

Il personale, il cui organico è stabilito dal Consiglio di amministrazione ai sensi del punto 17 dell’articolo 16 dello Statuto, è assegnato ai Servizi dal Direttore generale secondo le esigenze funzionali e in armonia con quanto previsto dal contratto collettivo dell’ADEPP applicato, che ne disciplina il trattamento economico e normativo.

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Articolo 4 - Costituzione del vincolo associativo

Ai sensi del primo comma dell'articolo 3 dello Statuto, il vincolo associativo si costituisce, senza presentazione di esplicita domanda di adesione, con il versamento del contributo associativo dovuto in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico o ad altri contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione, per:

 

a) i giornalisti professionisti;

b) i giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;

c) i praticanti;

d) i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri.

 

Per gli altri aventi titolo ad aderire alla CASAGIT, il termine di dodici mesi per la presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto, decorre:

 

a)   per i giornalisti professionisti e pubblicisti, per i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri e per i pensionati dell'Inpgi, non aventi altro titolo per aderire alla CASAGIT, dalla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione all'Albo o all'Elenco stranieri ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al trattamento di pensione;

 

b)    per i dipendenti della Federazione nazionale della stampa italiana e delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali e interregionali dell'Ordine dei giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e della CASAGIT, dalla data della loro assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

I soci di cui al terzo comma, lettera c), d), ed e) dell'art. 2 dello Statuto possono presentare domanda di adesione alla Casagit entro il termine di sei mesi, che decorre rispettivamente, per ciascuno, dalla data della comunicazione della decadenza dall'iscrizione o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del socio o dalla data di esclusione dall'assistenza del familiare. Il vincolo associativo, per tali soci, si costituisce senza soluzione di continuità con quello preesistente o dalla precedente estensione dell'assistenza, dai quali è stato tratto il nuovo titolo ad aderire.


La costituzione del vincolo associativo viene determinata dal Consiglio di amministrazione e viene comunicata agli interessati dalla Direzione generale.

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Articolo 5 - Modalità per la presentazione della domanda di adesione

Ove prevista, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la domanda di adesione alla CASAGIT deve contenere:

 
a)  le generalità e la residenza del richiedente;

 

b)  la dichiarazione di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme  statutarie e regolamentari e le determinazioni degli organi della CASAGIT;

 

c) l'impegno a comunicare immediatamente l'eventuale perdita dei requisiti richiesti per l'adesione alla CASAGIT;

 

d) l'impegno a versare il contributo associativo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione almeno per un biennio.

 

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto tramite la Consulta territorialmente competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla CASAGIT. Il possesso di tali requisiti e il mantenimento di essi possono essere accertati anche d'ufficio. 

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Articolo 6 - Decadenza e recesso

La decadenza prevista dal secondo comma, lettere a), b), c), d), e) ed f), dell'art. 5 dello Statuto. comporta la cessazione del vincolo associativo con effetto: 

1.   nel caso di cancellazione dall'Albo, dal Registro dei praticanti e dall'Elenco stranieri, previsto dalla lettera a), nonché nel caso di cessazione del trattamento di pensione erogato dall'Inpgi, dalla data del provvedimento definitivo di cancellazione dall'Ordine ovvero dalla data di cessazione del trattamento di pensione;

 

2.  nel caso del venir meno dei presupposti per il versamento del contributo associativo in base al contratto nazionale di lavoro giornalistico, o a contratti comunque stipulati dalla Fnsi, di cui alla lettera b), dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data di cessazione dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dal successivo articolo 9;

 

3.  nel caso di licenziamento per giusta causa o di dimissioni di soci aggregati dipendenti da organismi di categoria, previsto dalla lettera c), dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

 

4.  nel caso di morosità nel versamento del contributo associativo dopo il primo biennio di iscrizione, previsto dalla lettera d), dal primo giorno successivo al periodo coperto per intero da contribuzione. I termini di decadenza non decorrono qualora la morosità sia dovuta a responsabilità del datore di lavoro o dell'ente tenuto ad effettuare la trattenuta del contributo associativo;

 

5.  nel caso di radiazione dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri, previsto dalla lettera e), dalla data del provvedimento definitivo di radiazione; 

 

6.  nel caso di comportamenti non corretti tenuti nei confronti della CASAGIT, di cui alla lettera f), dalla data del provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione.

 

Il recesso dal vincolo associativo può essere chiesto dopo il compimento del primo biennio di iscrizione. La dichiarazione di recesso può essere espressa dai soci che non sono tenuti al versamento del contributo associativo in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed abbiano invece aderito individualmente alla CASAGIT. La volontà di recedere dal vincolo associativo deve essere manifestata per scritto tramite la Consulta territorialmente competente e non può avere efficacia retroattiva.

 

La decadenza e il recesso sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione e sono comunicati agli interessati dalla Direzione generale.

 
Per i soci dichiarati decaduti per morosità e per quelli dichiarati decaduti nel caso previsto dal primo comma, punto 2), che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere il mantenimento del vincolo associativo con la CASAGIT nel termine di sei mesi previsto, nonché per i soci che hanno esercitato il diritto di recesso, il vincolo di associazione con la CASAGIT può essere ricostituito solo nel caso in cui successivamente siano tenuti al versamento del contributo associativo in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico o ad altri contratti collettivi stipulati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione. Non possono più associarsi alla CASAGIT, invece, i soci dichiarati decaduti nei casi previsti dal primo comma, punti 3), 5) e 6), nonché i soci dichiarati decaduti nel caso previsto dal primo comma, punto 1), che non si siano avvalsi della facoltà di aderire alla CASAGIT come soci aggregati nel termine di sei mesi.

 

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Articolo 7 - Misura del contributo associativo

I soci sono tenuti al versamento di un contributo associativo nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione e con le modalità indicate dal successivo articolo 10.


Il contributo associativo resta definito in misura variabile a percentuale o in misura costante parametrata e può prevedere anche una quota in misura fissa.  Il contributo associativo si determina:

1.  in misura a percentuale, con applicazione dell'aliquota stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla retribuzione, nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria, per i seguenti soci, titolari di rapporto di lavoro subordinato, regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico o da altri contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione:

a)    giornalisti professionisti;

b)    giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;

c)    praticanti;

d)   giornalisti iscritti all'Elenco stranieri.


Qualora il socio sia titolare di più rapporti di lavoro subordinato regolati dai contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione, l'aliquota percentuale si applica sulla retribuzione relativa a ciascun rapporto di lavoro.

Parimenti, qualora il socio sia titolare, oltre che di uno o più rapporti di lavoro subordinato regolati dai contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana e recepiti dal Consiglio di amministrazione, anche di pensione a carico dell'Inpgi, il contributo resta dovuto anche su tale trattamento, nella misura indicata dal successivo punto 3).

Per i soci di cui alle lettere a), b) e d) titolari di rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg) il contributo associativo non può essere comunque inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, riferita all'anno di contribuzione, e dell'eventuale quota in misura fissa, mentre per i soci di cui alla lettera c) titolari di rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg), non può essere comunque inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale  sulla  retribuzione minima parimenti prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il praticante in formazione, riferita all'anno precedente, e dell'eventuale quota in misura fissa.

Per i soci titolari di contratto Aeranti-Corallo sottoscritto dalla FNSI il contributo associativo non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità professionale, riferita all'anno di contribuzione, e dell'eventuale quota in misura fissa.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio il socio è tenuto al versamento del contributo calcolato sulla retribuzione percepita nel mese precedente l'inizio dell'astensione stessa, dedotto quanto già assolto per il periodo stesso per trattenute effettuate dal datore di lavoro sulla quota rimasta a carico di questi. Durante il periodo di assenza facoltativa dal lavoro per puerperio e nei casi previsti dall'articolo 8, per servizio di leva e per aspettativa senza assegni, salvo quanto diversamente previsto dal successivo punto 2), lettera c), il socio è tenuto al versamento del contributo calcolato sulla retribuzione minima prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, riferita all'anno precedente, e dell'eventuale quota in misura fissa;

2.   in misura parametrata alla spesa media per associato sostenuta dalla CASAGIT e risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Il Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi mutualistici, può annualmente stabilire, in relazione al reddito, anche misure ridotte per fasce di tale contribuzione, per i seguenti soci:

a) giornalisti che prestano attività non subordinata ovvero titolari di rapporto di lavoro che non comporti l'obbligo al versamento del contributivo associativo;

b) giornalisti che abbiano un'età non superiore a trenta anni e abbiano percepito nell'anno precedente un reddito da attività lavorativa non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, il contributo associativo è definito in misura parametrata alla spesa media per associato riferita all'ultimo bilancio consuntivo approvato e con esonero dal versamento della quota fissa e riduzioni definite annualmente dal Consiglio di amministrazione;

c) soci di cui al precedente punto 1, in aspettativa senza assegni per motivi sindacali o per ricoprire cariche pubbliche elettive o comunque che svolgano, nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, attività remunerata;

d) soci aggregati di cui al terzo comma, lettera c) , d) ed e) dell'art. 2 dello Statuto e soci aggregati dipendenti della Federazione nazionale della stampa italiana e delle Associazioni regionali e interregionali di stampa, del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali e interregionali dell'ordine dei giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e della Casagit ovvero già dipendenti di tali Organismi della categoria, ammessi al trattamento di quiescenza, salvo quanto previsto dal successivo punto 3), lettera c).

I soci, per avvalersi del diritto alle riduzioni del contributo eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione debbono provvedere a fornire la documentazione prevista entro il termine di decadenza del 31 dicembre dell'anno al quale il contributo stesso si riferisce. Decorso tale termine annuale non si potrà più dare luogo alla corrispondente riduzione del contributo.

3.  in misura a percentuale, con applicazione dell'aliquota prevista sul trattamento lordo di pensione percepito, compresi eventuali supplementi, per i seguenti soci:

a)  giornalisti titolari di pensione a carico dell'Inpgi. Nel caso di riduzione del trattamento di pensione per effetto del cumulo con prestazioni di lavoro autonomo, l'aliquota percentuale per la determinazione del contributo si applica sulla pensione intera erogabile;

b)  giornalisti titolari di pensione a carico di enti diversi dall'Inpgi che all'atto del collocamento in quiescenza si trovavano nelle condizioni previste dal precedente punto 1, lettera b) da almeno dieci anni;

c)  giornalisti e soci aggregati di cui al precedente punto 2) titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'Inpgi che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e che risultino ininterrottamente iscritti alla Casagit da almeno venti anni. Per tali associati la contribuzione non potrà risultare inferiore a quanto determinato dall'applicazione dell'aliquota percentuale prevista sulla retribuzione minima contrattuale annua del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale e dell'eventuale quota in misura fissa, né superiore al contributo in misura parametrata, di cui al precedente punto 2);

d)  superstiti dei soci che all'atto del decesso beneficiavano del trattamento di cui alle precedenti lettere b) e c). Per i superstiti dei soci di cui alla lettera c) si applicano gli stessi limiti alla contribuzione già previsti per i soci stessi.

Per i titolari di pensione pro-quota e per i titolari di pensione supplementare l'aliquota percentuale si applica sul trattamento complessivamente percepito.

I soci titolari di pensione intera e non titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico o da altri contratti collettivi recepiti, sono esonerati dal versamento della quota di contributo associativo eventualmente prevista in misura fissa. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, in relazione al trattamento annuo lordo di pensione da essi percepito, potrà annualmente stabilire in loro favore esenzioni o riduzioni del contributo dovuto in misura percentuale.

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Articolo 8 - Sospensione degli effetti del rapporto associativo

La sospensione dell'applicabilità del contratto, in base al quale è prevista la contribuzione obbligatoria alla Casagit, per assolvere gli obblighi di leva o per aspettativa senza assegni, a qualsiasi causa dovuta, determina la corrispondente sospensione del rapporto associativo per tutto il periodo nel quale sussistono le condizioni anzidette. I soci, contestualmente al verificarsi di tali condizioni ed irrevocabilmente per tutta la durata delle stesse, possono tuttavia richiedere il mantenimento degli effetti del rapporto associativo, restando tenuti alla contribuzione prevista dal secondo comma, punti 1 e 2, dell’articolo 7.

Nei casi di sospensione degli effetti dell'iscrizione agli Albi professionali e al Registro dei praticanti, previsti dalla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, il socio viene sospeso in forma cautelativa da ogni attività nell'ambito della Casagit, mentre, per quanto riguarda il diritto alle prestazioni, le stesse, trattandosi di provvedimento non definitivo, gli verranno corrisposte, sempre che permanga da parte del socio il requisito del regolare versamento del contributo associativo nella misura prevista dal secondo comma, punto 2), dell'articolo 7.

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Articolo 9 - Soci disoccupati e in cassa integrazione

I soci di cui al punto 1, lettere a), b), c) e d), dell'articolo 7, in stato di disoccupazione ovvero posti in trattamento di cassa integrazione, sempre che conservino l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti al versamento di un contributo associativo rapportato, per i primi 24 mesi, a quanto si determina per effetto dell'applicazione dell'aliquota percentuale, nella misura appositamente stabilita dal Consiglio di amministrazione, all'importo massimo dell'indennità ordinaria e straordinaria di disoccupazione mediamente determinata, o dell'indennità di cassa integrazione erogabili dall'Inpgi mensilmente e per i successivi 12 mesi, all'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima contrattuale annua del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.

I benefici contributivi di cui al comma precedente non trovano applicazione se lo stato di disoccupazione sia conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico di durata inferiore a sette mesi, a meno che lo stato di disoccupazione non sia preceduto da trattamento di cassa integrazione. Qualora l'ultimo rapporto di lavoro abbia avuto durata inferiore a sette mesi, il socio può essere riammesso ai benefici contributivi previsti, se già ne fruiva precedentemente per altro stato di disoccupazione, sino al completamento del periodo massimo consentito.

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Articolo 10 - Modalità di versamento del contributo associativo

La contribuzione alla Casagit si effettua:
a) per i soci titolari di rapporto di lavoro giornalistico, di cui al punto 1), del secondo comma dell'art. 7, che sono tenuti alla contribuzione con applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione lorda percepita, mediante trattenuta mensile, effettuata su tale retribuzione dal datore di lavoro e da questi versata alla Casagit con le modalità prescritte dallo stesso Contratto di lavoro. Qualora il socio sia anche titolare di pensione a carico dell'Inpgi, la contribuzione sul trattamento di pensione deve essere effettuata con le modalità previste dalla successiva lettera f);


b) per i soci di cui alla precedente lettera a), in assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, mediante versamento diretto alla Casagit del contributo, da effettuarsi al momento della cessazione del periodo dell'obbligo dell'astensione;


c) per i soci di cui alla precedente lettera a), in riposo facoltativo per puerperio, in servizio di leva e in aspettativa non dipendente da motivi sindacali o per ricoprire cariche pubbliche elettive o per svolgere comunque altra attività remunerata, mediante versamento diretto alla Casagit, da effettuarsi in rate trimestrali anticipate alle scadenze previste dalla successiva lettera e);


d) per i soci di cui alla precedente lettera a), titolari di rapporto di lavoro subordinato, con retribuzione inferiore a quella annua minima del redattore di prima nomina prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, mediante versamento diretto alla Casagit del ragguaglio a tale minimale, da effettuarsi a consuntivo d’esercizio annuale;


e) per i soci tenuti al versamento del contributo in misura parametrata, di cui al punto 2, lettere a), b), c) e d) del secondo comma dell'articolo 7 mediante versamento diretto alla Casagit in rate trimestrali anticipate. Il primo versamento deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda di adesione in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese; la ricevuta attestante l'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di adesione. Le rate successive devono essere versate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. In caso di ritardo sono dovuti alla Casagit gli interessi di mora, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;


f) per i soci titolari di pensione a carico dell'Inpgi, di cui al punto 3), lettera a), del secondo comma dell'articolo 7, mediante trattenuta sulle rate di pensione, effettuata dall'Inpgi e da questo versata alla Casagit con le modalità previste dalla convenzione stipulata dalla stessa Casagit con l'Istituto. A tal fine gli interessati devono autorizzare per iscritto l'Inpgi ad effettuare la trattenuta del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione.
Per i soci titolari di pensione pro-quota a carico dell’Inpgi ex art. 3 della legge 9 novembre 1955, numero 1122, e per i titolari di pensione supplementare a carico dell'Inpgi, il versamento dell'importo relativo all'applicazione dell'aliquota percentuale sul trattamento corrisposto dall'ente diverso dall'Istituto verrà effettuato alla Casagit direttamente dagli associati in rate trimestrali anticipate, alle scadenze previste dalla precedente lettera e);


g) per i soci ed i loro superstiti, tenuti al versamento del contributo calcolato percentualmente su pensione a carico di enti diversi dall’Inpgi, di cui al punto 3) lettere b), c) e d), del secondo comma dell'articolo 7, mediante versamento diretto alla Casagit in rate trimestrali anticipate, alle scadenze previste dalla precedente lettera e);


h) per i soci aggregati, dipendenti degli organismi della categoria, di cui al punto 2, lettera d), del secondo comma dell'articolo 7, con modalità analoghe a quelle previste dalla precedente lettera a).


All'accertamento e alla riscossione dei contributi provvede la Direzione generale secondo quanto stabilito dalle Norme per l’amministrazione e la contabilità.

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Articolo 11 - Prestazioni previste

Le prestazioni della CASAGIT, in conformità ai fini istituzionali e in relazione alle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea nazionale dei delegati ed allo stato di attuazione del Servizio sanitario nazionale, consistono in un concorso nelle spese sostenute dagli associati, per:
  1. ricoveri in istituti di cura pubblici e privati;
  2. ricoveri per lungo-degenza, per malati in fase terminale e per malattie nervose e mentali;
  3. interventi di chirurgia ambulatoriale;
  4. visite specialistiche, consulti e visite omeopatiche;
  5. accertamenti clinici e diagnostici;
  6. prestazioni terapeutiche;
  7. acquisto di medicinali;
  8. cure e protesi dentarie;
  9. acquisto di lenti correttive della vista;
  10. acquisto di protesi, tutori ortopedici e presidi terapeutici;
  11. assistenza infermieristica domiciliare continuata in stato di malattia in fase acuta;
  12. assistenza infermieristica continuata ai non autosufficienti totali a domicilio o in casa di riposo;
  13. assistenza agli affetti dal morbo di Alzheimer, a domicilio o nel corso di ricovero presso strutture sanitarie specializzate;
  14. assistenza domiciliare ai malati in fase terminale;
  15. assistenza ai minorati psico-fisici dalla nascita o dalla prima infanzia;
  16. cure termali;
  17. quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni erogate dalla CASAGIT.
Il concorso della CASAGIT non è comunque previsto per:
a) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori a norma di legge;
b) le prestazioni effettuate esclusivamente con finalità di ordine estetico o comunque non attinenti specificatamente alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Dal concorso della CASAGIT è detratto un importo pari al contributo eventualmente previsto a carico del Servizio Sanitario Nazionale nella misura già determinata al momento della definizione delle pratiche da parte della CASAGIT.

Per le prestazioni erogate in dipendenza di incidenti, la CASAGIT si riserva la facoltà di surrogarsi, nei limiti delle somme corrisposte, nei diritti degli associati verso terzi responsabili.

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Articolo 12 - Erogazione delle prestazioni - limiti e misura

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, le prestazioni sono erogate nei limiti e con le modalità previsti dalle Norme per l'erogazione delle prestazioni e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 14 e dal punto 19) dell'articolo 16 dello Statuto, le prestazioni sono liquidate ed erogate dalla Direzione generale secondo quanto stabilito dalle Norme per l'amministrazione e la contabilità.

Il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute, decade qualora la relativa documentazione venga presentata oltre la fine del trimestre successivo a quello della data riportata sul giustificativo di spesa secondo il seguente schema:

TRIMESTRE SOLARE    DATA DEL GIUSTIFICATIVO DI SPESA ENTRO E NON OLTRE
gennaio-febbraio-marzo 30 giugno
aprile-maggio-giugno 30 settembre
luglio-agosto-settembre 31 dicembre
ottobre-novembre-dicembre 31 marzo

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Articolo 13 - Soci corrispondenti dall'estero

Per i soci corrispondenti dall'estero, le prestazioni della CASAGIT, i limiti e la misura per la loro erogazione nonché le modalità per conseguirle sono determinati dal Consiglio di amministrazione in relazione alla pratica attuazione della normativa statale che disciplina l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero.

Il trattamento assistenziale stabilito per i corrispondenti dall'estero si applica anche ai soci pensionati di cui al punto 3) del secondo comma dell'articolo 7 residenti all'estero.

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Articolo 14 - Interventi in via straordinaria

Nei casi che si presentano con carattere di eccezionalità, il Consiglio di amministrazione può procedere ad interventi in via straordinaria nei limiti previsti dal punto 18) dell'articolo 16 dello Statuto.

I criteri per gli interventi in via straordinaria sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione nelle deleghe rilasciate a tal fine alla Commissione permanente cui, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, spetta la facoltà di formulare le relative proposte.

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Articolo 15 - Accordi convenzionali

In presenza di accordi definiti ai sensi del punto 14) dell'articolo 16 dello Statuto per far ottenere ai soci prestazioni sanitarie ad importi non superiori a quelli previsti dalle tariffe per l'erogazione del proprio concorso nelle spese sostenute dagli associati, la CASAGIT, salvo una diversa esplicita manifestazione di volontà, deve ritenersi autorizzata dagli associati stessi a trasmettere gli importi relativi a tale concorso direttamente ai soggetti che hanno fornito le prestazioni.

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Articolo 16 - Controlli sanitari

La CASAGIT si riserva il diritto di verificare, anche attraverso sanitari di propria fiducia, lo stato di malattia degli assistiti nonché la congruità e la pertinenza delle spese per le quali viene chiesto il concorso e di limitare l'intervento alle spese ritenute giustificate.

Il rifiuto dell'assistito a sottoporsi ai controlli richiesti determina la perdita del diritto alla prestazione.

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Articolo 17 - Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni decorre dalla data di costituzione del vincolo associativo e permane per tutta la durata del vincolo associativo stesso.

In caso di morosità - anche parziale - non dovuta a responsabilità del datore di lavoro o dell'ente tenuto ad effettuare la trattenuta del contributo associativo, l'erogazione delle prestazioni è subordinata alla regolarizzazione della posizione contributiva. Il Consiglio di amministrazione, tuttavia, può stabilire che le prestazioni siano erogate limitatamente agli importi eccedenti il contributo associativo dovuto.

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Articolo 18 - Estensione del diritto alle prestazioni ai familiari

Il diritto alle prestazioni può essere esteso,  su richiesta del socio e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione, ai seguenti familiari:

a) Coniuge o Convivente more-uxorio anche dello stesso sesso

Il coniuge già ammesso all'assistenza, nel caso intervenga lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, può continuare a fruire delle prestazioni, purché non contragga nuovo matrimonio.

La richiesta del socio di estendere il diritto alle prestazioni al coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso comporterà automaticamente l'esclusione dall'assistenza del coniuge divorziato o separato già assistito nella posizione di famiglia del socio.

b) Figli ed equiparati a norma di legge (Art 3 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari") "a carico del socio:

  • fino al compimento del 26° anno di età oppure permanentemente inabili al lavoro
  • con possibilità di richiedere il proseguimento fino al 35° anno di età

Il diritto all'assistenza cessa al compimento del 26° anno di età. Per essi il socio ha la facoltà di chiedere la prosecuzione dell'assistenza, se viventi ancora a suo carico. Il diritto al mantenimento dell'assistenza oltre il ventiseiesimo anno di età, da parte dei figli ed equiparati, si interrompe al venir meno del requisito del "carico" e comunque si estingue definitivamente al compimento del trentacinquesimo anno di età dei medesimi. Per i figli che abbiano aderito alla CASAGIT ai sensi del terzo comma, lettera e) dell'art. 2 dello Statuto, non può esser chiesta successivamente la ripresa a carico del socio, nel caso avessero a proporsi di nuovo le condizioni.

 

c) Genitori ed equiparati a norma di legge (Art 7 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206 "Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari") "a carico del socio":

  • in età pensionabile oppure permanentemente inabili al lavoro

d) Familiare di terzo grado "a carico del socio":

  • convivente
  • solo in alternativa al coniuge o al convivente more-uxorio
  • in età pensionabile oppure permanentemente inabili al lavoro

Per il familiare di terzo grado e per il convivente more-uxorio la condizione di convivente more-uxorio o di familiare di terzo grado deve essere comprovata da dichiarazione del socio e da certificazione anagrafica. Qualora il socio intenda escludere il familiare di terzo grado o il convivente more-uxorio  dalla sua posizione di famiglia, per richiedere l'estensione dell'assistenza ad altro familiare di terzo grado o ad altro convivente more-uxorio avente titolo, potrà ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni al nuovo familiare non prima che siano decorsi almeno tre anni dall'avvenuta esclusione del primo.

 

Sono da considerarsi a carico del socio i familiari che nell'anno antecedente quello di contribuzione abbiano percepito un reddito non superiore a quello definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Si considerano redditi, a tal fine, quelli conseguiti a qualsiasi titolo con esclusione del valore d'uso dei fabbricati di proprietà e disponibili relativi alla prima e alla seconda casa.

 

Il diritto alle prestazioni non può essere esteso ai genitori e ai familiari di terzo grado che hanno titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT.

 

Qualora il coniuge, il convivente more-uxorio o il figlio abbiano titolo proprio per associarsi alla CASAGIT, sempre che il titolo proprio di adesione non si costituisca a norma dell'art 3 comma1 dello statuto, può essere riconosciuta loro la possibilità di essere assistiti nella posizione di famiglia del socio.

Nel caso di coniugi/conviventi more-uxorio entrambi iscritti come soci titolari, si possono configurare le seguenti condizioni:

  1. Il socio titolare di posizione che versi un contributo a norma dell'art 7comma2 punto1 del Regolamento può richiedere l'estensione del diritto alle prestazioni: al coniuge/convivente more-uxorio, che abbia titolo proprio ad associarsi, e che sia tenuto al versamento del contributo a norma dell'art 7 comma2 punto2 e punto3 del Regolamento 
  2. Il socio titolare di posizione che versi un contributo a norma dell'art 7 comma 2punto3 del Regolamento può richiedere l'estensione del diritto alle prestazioni: al coniuge/convivente more-uxorio, che abbia titolo proprio ad associarsi, e che sia tenuto al versamento del contributo a norma dell'art 7 comma2 punto2 del Regolamento
  3. Qualora i due soci versino entrambi un contributo a norma dell'art 7 comma2 punto3 o un contributo a norma dell'art 7 comma2 punto2 del Regolamento, quello dei due tenuto alla contribuzione più elevata può richiedere l'estensione del diritto alle prestazioni all'altro coniuge/convivente more-uxorio.

I soci aggregati, con esclusione di quelli di cui al secondo comma, punto 1), lettera d), dell'articolo 7, non possono richiedere l'estensione del diritto alle prestazioni al coniuge o convivente more-uxorio che risulti iscritto all'Ordine dei giornalisti.

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Articolo 18 bis - Misura del contributo per l'assistenza ai familiari

L'assistenza ai familiari, salvo quanto diversamente stabilito, è prevista con oneri contributivi aggiuntivi. Le misure e le modalità di contribuzione sono annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La contribuzione è così distinta:

1)  Contributo aggiuntivo individuale per l'assistenza ai seguenti familiari

a) Figli ed equiparati a norma di legge, a carico del socio che abbiano compiuto i 26 anni

b) Genitori ed equiparati

c) Familiare di 3° grado

d) Coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso. Il socio potrà essere esentato dal versamento di questo contributo se il coniuge/convivente more-uxorio ha percepito nell'anno precedente, un reddito non superiore a quello annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.   Per usufruire del beneficio di esenzione il socio deve presentare la documentazione prevista, entro il 30 settembre dell'anno al quale il contributo si riferisce. Decorso tale termine annuale non si potrà più dare luogo alla corrispondente esenzione.

 

Documentazione prevista per usufruire del beneficio di esenzione dal versamento del contributo aggiuntivo individuale per il coniuge/convivente more-uxorio è la seguente:

 

  1. se, il coniuge/convivente more-uxorio ha percepito redditi, nell'anno antecedente quello di contribuzione, ed è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, dovrà presentare documento di "dichiarazione dei redditi" del familiare
  2. se, il coniuge/convivente more-uxorio ha percepito redditi, nell'anno antecedente quello di contribuzione,  e non è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, dovrà presenta un "documento valido ai fini fiscali", del familiare, comprovante il reddito percepito (in via predominante il CUD) accompagnato da autocertificazione che attesti si tratti dell'unico reddito conseguito
  3. se, il coniuge/convivente more-uxorio non ha percepito redditi, nell'anno antecedente quello di contribuzione, sarà necessario presentare:

a. per il coniuge, "dichiarazione dei redditi" del socio titolare  dal quale si evidenzia che il coniuge è fiscalmente a carico

b. per il convivente more-uxorio, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal convivente davanti a pubblico ufficiale attestante la sua condizione reddituale

Il beneficio di esenzione non riguarda l'eventuale contributo aggiuntivo nucleo familiare, di cui al successivo punto 2) che resta comunque dovuto.

2) Contributo aggiuntivo per nucleo familiare qualora risulti assistito almeno un familiare assistito a carico del socio, e per il quale non sia dovuto il contributo aggiuntivo individuale, ossia:

 

a) figlio o equiparato di età inferiore ai 26 anni

b) coniuge o convivente more-uxorio a carico del socio

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Articolo 19 - Modalità per l'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari

Per ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari aventi titolo il socio deve presentare richiesta scritta tramite la Consulta territorialmente competente.

La richiesta deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18.


La domanda da presentare deve contenere le seguenti indicazioni:

1.  la vivenza ad esclusivo carico o comunque con carattere di assoluta preponderanza e la convivenza, ove prevista, dei familiari per i quali si richiede l'estensione del diritto alle prestazioni. La condizione di carico deve essere comprovata dal socio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, o autocertificazione, accompagnata da copia dell'ultima denuncia dei redditi del medesimo, dalla quale risultino le detrazioni fiscali fruite per il familiare a carico. Qualora quest'ultimo abbia prodotto nell'anno precedente redditi propri inferiori ai limiti posti dal Consiglio di amministrazione, la dichiarazione o autocertificazione del socio deve essere accompagnata da copia dell'ultima denuncia dei redditi del familiare interessato, se tenuto alla presentazione, o dell'ultimo certificato di pensione di questi, se fruisce unicamente di tale trattamento. Si considera presunto, salvo prova contraria, il carico dei figli sino al ventunesimo anno di età;

 

2.  il mancato possesso di titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT, per i familiari diversi dai figli, dal coniuge o dal convivente more-uxorio;

 

3.    l'impegno a comunicare immediatamente alla CASAGIT:

a)    la perdita del requisito della vivenza o della convivenza a carico dei familiari inclusi nella posizione di famiglia;

b)    l'eventuale cessazione della convivenza more-uxorio;

c)    l'eventuale nuovo matrimonio del coniuge divorziato;

d)    l'eventuale matrimonio dei figli;

e)    l'eventuale acquisizione di titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT da parte dei familiari diversi dai figli, dal coniuge e dal convivente more-uxorio.


Per i familiari per i quali è dovuto il versamento di una quota aggiuntiva individuale di contributo,  come espressamente  stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in relazione al  rapporto  di  parentela o  alla  condizione  di  vivenza  a  carico, la richiesta di estensione e di mantenimento del diritto alle prestazioni deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi delle condizioni previste. L'inosservanza di tale termine non consente l'accoglimento della richiesta stessa, fatta eccezione per quella relativa al coniuge o al convivente more-uxorio, per i quali trovano applicazione gli effetti previsti dal secondo comma del successivo articolo 20.

L'esistenza delle condizioni previste per l'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari è accertata e comunicata agli interessati dalla Direzione generale. 

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Articolo 20 - Decorrenza e durata dell'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari

L'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari aventi titolo decorre, salvo quanto diversamente stabilito dal comma successivo, dalla data nella quale è pervenuta la relativa richiesta da parte del socio.

 
Il diritto alle prestazioni è invece conseguito dopo un periodo di aspettativa di centottanta giorni dalla richiesta dai seguenti familiari o equiparati:

 
a) convivente more-uxorio, in ogni caso;

 

b) coniuge non a carico, qualora la richiesta di estensione del diritto alle prestazioni sia presentata oltre il termine di sei mesi dal verificarsi delle condizioni previste;

 

 c) coniuge precedentemente escluso dalla posizione di famiglia del socio per consentire l'estensione del diritto alle prestazioni al convivente more-uxorio, allorché ne sia richiesta la riammissione all'assistenza.

 
La riammissione all'assistenza, con quota aggiuntiva individuale di contributo, dei figli che abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età, si determina senza soluzione di continuità rispetto al preesistente periodo di copertura da questi goduto. Analogamente per il coniuge, convivente more-uxorio o coniuge divorziato, a carico, già inclusi nella posizione di famiglia del socio , per i quali si siano successivamente modificate le condizioni di carico e si siano determinate condizioni per il versamento della quota aggiuntiva individuale di contribuzione, l'assistenza viene erogata senza soluzione di continuità.


Il diritto alle prestazioni per i familiari cessa al momento stesso della perdita, da parte dei medesimi, dei requisiti previsti per esserne ammessi ovvero nel caso che il socio ne richieda l'esclusione dalla propria posizione familiare. In ogni caso tale diritto per i familiari resta sospeso e cessa rispettivamente con la sospensione e la cessazione del diritto alle prestazioni per il socio. I superstiti inclusi nella posizione di famiglia del socio deceduto continuano ad essere assistiti, nella qualità di familiari, fino allo scadere del mese solare in cui è avvenuto il decesso.

 
In caso di morosità nel versamento delle quote aggiuntive di contributo, l'erogazione delle prestazioni dell'intero nucleo familiare, a cui tali quote si riferiscono, è subordinata alla regolarizzazione contributiva. In caso di morosità nel versamento della quota  aggiuntiva  individuale di contributo,  protratta per

 

un anno, e in caso di richiesta del socio di esclusione dall'assistenza del familiare per il quale è tenuto al versamento di tale quota aggiuntiva individuale, questo non potrà successivamente essere riammesso a godere dell'assistenza, fatto salvo quanto previsto per il coniuge dal secondo comma, punto c) del presente articolo.

 
I figli che, al compimento del ventiseiesimo o del trentesimo anno di età abbiano mantenuto il diritto alle prestazioni con quota aggiuntiva di contributo e per i quali siano successivamente venuti a mancare i requisiti richiesti per tale assistenza, dalla quale siano stati perciò esclusi, potranno tornare a goderne, ove abbiano a determinarsi nuovamente le condizioni previste, prima del compimento del loro trentesimo o trentacinquesimo anno di età, salvo che abbiano aderito alla CASAGIT ai sensi del terzo comma, lettera e) dell'art. 2 dello Statuto.  

 

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Articolo 21 - Ricorsi

Avverso i provvedimenti della CASAGIT in materia di costituzione, sospensione e cessazione del vincolo di associazione, di estensione del diritto alle prestazioni ai familiari, di contribuzione e di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione.

I ricorsi devono pervenire agli uffici della CASAGIT entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

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