CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Articolo 9 - Soci disoccupati e in cassa integrazione

I soci di cui al punto 1, lettere a), b), c) e d), dell'articolo 7, in stato di disoccupazione ovvero posti in trattamento di cassa integrazione, sempre che conservino l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti al versamento di un contributo associativo rapportato, per i primi 24 mesi, a quanto si determina per effetto dell'applicazione dell'aliquota percentuale, nella misura appositamente stabilita dal Consiglio di amministrazione, all'importo massimo dell'indennità ordinaria e straordinaria di disoccupazione mediamente determinata, o dell'indennità di cassa integrazione erogabili dall'Inpgi mensilmente e per i successivi 12 mesi, all'applicazione dell'aliquota percentuale sulla retribuzione minima contrattuale annua del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.

I benefici contributivi di cui al comma precedente non trovano applicazione se lo stato di disoccupazione sia conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico di durata inferiore a sette mesi, a meno che lo stato di disoccupazione non sia preceduto da trattamento di cassa integrazione. Qualora l'ultimo rapporto di lavoro abbia avuto durata inferiore a sette mesi, il socio può essere riammesso ai benefici contributivi previsti, se già ne fruiva precedentemente per altro stato di disoccupazione, sino al completamento del periodo massimo consentito.

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