CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Statuto

Articolo 1 - Costituzione e fini della CASAGIT

La Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani - CASAGIT - è una associazione di natura privata, a carattere nazionale e senza fini di lucro, emanazione del Sindacato unitario della categoria (FNSI). La CASAGIT è ispirata ai principi della mutualità ed ha lo scopo primario di assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell'assistenza dovuta dal Servizio sanitario nazionale nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, nonché di attuare le iniziative previste dai commi seguenti del presente articolo.

La CASAGIT, costituita con voto unanime dal Consiglio nazionale della Federazione nazionale della stampa italiana del 27-28 novembre 1974 in adempimento del voto degli esecutivi della Federazione nazionale della Stampa Italiana, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani del 20 novembre 1974, è fondata sulla volontà unitaria della categoria di assicurare ai giornalisti italiani un efficiente ed adeguato sistema di sicurezza sociale per tutelare la dignità e l'esercizio della professione fuori da ogni condizionamento politico ed economico e contribuire così alla difesa della libertà di stampa nell'interesse generale della comunità nazionale. A tal fine collabora con gli altri organismi rappresentativi della categoria, concordando e realizzando anche comuni iniziative per il conseguimento dei rispettivi scopi istituzionali.
Per conseguire le finalità di cui al comma precedente la CASAGIT può assumere la gestione di forme di interventi al servizio della categoria anche in ipotesi non collegate con l'assistenza sanitaria.

La CASAGIT ha sede in Roma. Per garantire il più efficace rapporto funzionale con i soci in rispondenza ai fini istituzionali, la CASAGIT si articola in circoscrizioni corrispondenti a quelle delle Associazioni regionali o interregionali di stampa e dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti.

Per ogni circoscrizione è costituita una Consulta regionale o interregionale con i compiti previsti dal presente Statuto.

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Articolo 2 - Soci

Hanno titolo ad associarsi alla CASAGIT i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine dei giornalisti non a titolo provvisorio, i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine dei giornalisti nonché i titolari di pensione diretta a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Possono inoltre aderire alla Cassa i giornalisti che svolgano l’attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, esplicata in forma autonoma o anche subordinata, se regolata da contratti di lavoro che non comportino l’obbligo al versamento del contributo alla CASAGIT, con contribuzione e prestazioni di misura ridotta, solo in forma indiretta.

Sono altresì ammessi ad associarsi alla Cassa i titolari di pensione indiretta e di reversibilità a carico dell’Inpgi nonché, come soci aggregati, secondo le disposizioni del Regolamento:

a) i giornalisti iscritti all’Elenco stranieri annesso all’Albo dei giornalisti italiani;

b) i dipendenti della Federazione nazionale della stampa italiana e delle Associazioni regionali o interregionali di stampa, i dipendenti del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali dell’Ordine dei giornalisti, i dipendenti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e i dipendenti della CASAGIT, purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

c) i soci che decadano dal vincolo associativo nel caso previsto dal secondo comma, lettera a), del successivo art. 5;

d) i superstiti dei soci, anche aggregati, già inclusi nella posizione di famiglia del socio deceduto, che non abbiano titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT.

e) i figli dei soci di cui al primo comma del presente articolo, per i quali sia venuto a cessare il diritto alle prestazioni a seguito della perdita dei requisiti previsti per continuare a fruirne.


I superstiti dei soci iscritti in base a quanto previsto dalla lettera d) ed e) del comma precedente possono aderire alla CASAGIT soltanto se in possesso del titolo proprio di ammissione.

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Articolo 3 - Costituzione del vincolo associativo

Per i giornalisti professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, per i giornalisti pubblicisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico con retribuzione non inferiore a quella di redattore di prima nomina, per i praticanti e per i giornalisti iscritti all’Elenco stranieri titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, che sono tenuti al versamento del contributo associativo alla CASAGIT in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico, il vincolo di associazione, con i conseguenti diritti e obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, si costituisce con decorrenza dalla data in cui sono tenuti al versamento del contributo associativo in base alla normativa contrattuale. Parimenti il vincolo di associazione, con i conseguenti diritti e obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, si costituisce con decorrenza dalla data in cui sono tenuti al versamento del contributo associativo per i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolato da contratti collettivi comunque stipulati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e subordinatamente al recepimento di tali contratti da parte del Consiglio di amministrazione della CASAGIT.

Per tutti gli altri aventi titolo, il vincolo di associazione si costituisce con decorrenza dalla data in cui perviene alla CASAGIT la relativa domanda, subordinatamente alla sua accettazione da parte del Consiglio di amministrazione. La domanda deve essere inoltrata alla CASAGIT entro dodici mesi dall’acquisizione del titolo che consente l’iscrizione ovvero, per i soci di cui al terzo comma, lettera c), d) ed e) del precedente articolo 2, entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che consentono la continuazione dell'assistenza. Trascorso inutilmente il termine previsto l’interessato perde la facoltà di associarsi alla CASAGIT. La domanda di associazione deve essere redatta secondo le norme del Regolamento e deve contenere l’impegno esplicito a corrispondere il contributo associativo per almeno un biennio.

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Articolo 4 - Doveri dei soci

Il socio è tenuto al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, che si intendono da lui accettate all'atto della costituzione del vincolo di associazione; è impegnato al versamento del contributo associativo nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione e ad osservare le disposizioni emanate dagli Organi della CASAGIT anche per quanto concerne controlli di carattere sanitario inerenti gli interventi assistenziali richiesti.

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Articolo 5 - Estinzione del vincolo associativo

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato.

Sono motivi di decadenza, oltre il decesso:

a) la cancellazione per inattività professionale dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri, eccezion fatta per i titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nonché la cessazione del trattamento pensionistico per i titolari di pensione a carico di tale Istituto non iscritti all'Ordine. In tali casi, il socio decaduto può acquisire, a domanda, la posizione di socio aggregato, fermo restando il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 3;

b) per i soci tenuti al versamento del contributo associativo in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico o a contratti comunque stipulati dalla Fnsi, il venir meno dei presupposti per l'applicazione della disciplina contrattuale di cui al primo comma del precedente articolo 3, fatti salvi i periodi di assistenza con benefici contributivi previsti dal Regolamento. In tal caso il socio decaduto può chiedere il mantenimento del vincolo associativo presentando domanda nel termine di sei mesi, che decorre dalla data della comunicazione della decadenza dall'iscrizione;

c) per i soci aggregati di cui al terzo comma, lettera b), del precedente art. 2, il licenziamento per giusta causa o le dimissioni salvo quelle rassegnate per collocamento in quiescenza;

d) la morosità, anche se parziale, di dodici mesi, nel versamento del contributo associativo sia calcolato sulla retribuzione effettiva o sulla pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sia determinato in misura parametrata e nel versamento di altri contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Per i soci di cui al secondo comma del precedente art. 3, ai fini della dichiarazione di decadenza, il periodo di dodici mesi di morosità deve intendersi successivo al compimento del biennio cui si riferisce l'impegno a versare il contributo associativo assunto dal socio all'atto dell'iscrizione alla CASAGIT;

e) la radiazione e la cancellazione, per cause diverse da quella prevista dalla precedente lettera a), dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri con provvedimento definitivo ai sensi della vigente legge sull'Ordine professionale dei giornalisti; la decadenza è deliberata d'ufficio dal Consiglio di amministrazione con il recepimento del provvedimento di radiazione o di cancellazione;

f) i comportamenti non corretti tenuti nei confronti della CASAGIT; in tal caso il Consiglio di amministrazione può dichiarare la decadenza con determinazione motivata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, in seguito a giudizio, con facoltà del socio di essere ascoltato e produrre atti o memorie a propria difesa.


Le procedure per l'esercizio del recesso e per la dichiarazione di decadenza sono stabilite dal Regolamento.

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Articolo 6 - Elezioni degli Organi sociali

L'elezione degli Organi sociali avviene con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto elettronico, a norma e con le modalità previste dal presente Statuto. Non è ammesso il voto per delega.

Hanno diritto al voto i soci di cui al primo e al secondo comma del precedente articolo 2 che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Non hanno diritto al voto i soci in stato di morosità da oltre dodici mesi a meno che non provvedano alla regolarizzazione della propria posizione contributiva entro i novanta giorni che precedono le elezioni. Possono essere eletti gli stessi soci di cui sopra purchè al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni abbiano una anzianità di iscrizione di almeno dodici mesi. Non possono comunque essere eletti i soci iscritti all'Ordine dei giornalisti che abbiano un qualsivoglia rapporto di lavoro con gli Organismi di categoria.

Se il numero dei soci da eleggere non è superiore a due, ciascun elettore può votare per un numero di nomi pari al numero dei soci da eleggere; se il numero dei soci da eleggere è superiore a due, ciascun elettore può votare per un numero di nomi pari ai due terzi, arrotondato per eccesso, del numero dei soci da eleggere.

Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla CASAGIT e in caso di ulteriore parità prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine dei giornalisti.  

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Articolo 7 - Durata in carica degli Organi sociali

Gli Organi sociali durano in carica quattro anni. I componenti dell'Assemblea nazionale dei delegati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti secondo la graduatoria dei non eletti nello scrutinio in cui è stato eletto il componente da sostituire, quindi dal primo dei non eletti. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro elezione, dall'Assemblea nazionale dei delegati successiva alla cessazione della carica.

I soci subentrati durano in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo di cui entrano a far parte.

Qualora vengano meno per qualsiasi causa la metà più uno dei componenti di un Organo sociale questo deve considerarsi automaticamente decaduto e si procede alla sua rinnovazione in base alle norme del presente Statuto.  

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Articolo 8 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche sociali

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione, membro del Collegio dei Sindaci e Sindaco supplente della CASAGIT devono ritenersi incompatibili con quelle di:

a) Presidente, Segretario, membro della Giunta Federale e membro del Collegio dei revisori dei conti della Fnsi;

b) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci dell'Inpgi;

c) Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani;

d) Presidente del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti, legale rappresentante dell'Associazione regionale o interregionale di stampa e Fiduciario Inpgi;

e) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci del Fondo di Previdenza complementare dei giornalisti italiani.

Ferme restando le incompatibilità previste per i membri del Collegio dei Sindaci e dei Sindaci supplenti al terzo comma del successivo articolo 19, la carica di Presidente, Vice Presidente e membro del Consiglio di amministrazione della CASAGIT deve ritenersi incompatibile con quella di Fiduciario della CASAGIT medesima.

Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'interessato dovrà optare entro 15 giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di membro degli Organi sociali della CASAGIT.

Sono causa di decadenza dalle cariche sociali:

a) la perdita della qualità di socio anche nel caso di acquisizione della posizione di socio aggregato;

b) la condanna penale con sentenza passata in giudicato, fatta salva quella concernente i reati colposi o di opinione;

c) per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni nel corso di un anno;

d) per i delegati all'Assemblea nazionale, il trasferimento negli Albi o nel Registro del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti di circoscrizione diversa da quella nella quale sono stati eletti e l'assenza a due Assemblee consecutive non giustificata da validi motivi documentati.

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Articolo 9 - Deliberazione degli Organi sociali

Le riunioni degli Organi collegiali sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto; nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Ciascun componente di Organi collegiali ha diritto ad un voto.

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Articolo 10 - Organi della CASAGIT

Sono Organi della CASAGIT:

1) l'Assemblea nazionale dei delegati;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Presidente;

4) il Collegio dei sindaci;

5) il Fiduciario regionale o interregionale.

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Articolo 11 - Assemblea nazionale dei delegati

L'Assemblea nazionale dei delegati è composta da ottanta delegati eletti dai soci della CASAGIT nelle circoscrizioni di cui al precedente articolo 1. Ad ogni circoscrizione è attribuito un delegato. I rimanenti delegati sono attribuiti alle circoscrizioni in relazione al numero degli iscritti secondo il quoziente elettorale di cui al successivo articolo 12, comma quarto.

L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente della CASAGIT entro il mese di maggio di ciascun anno per l'approvazione del conto consuntivo di gestione. Per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, l'Assemblea nazionale è convocata entro trenta giorni dalla data fissata per le elezioni dei delegati all'Assemblea nazionale. È convocata altresì quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ne ravvisi l'opportunità ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei delegati o i due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea nazionale ordinaria o straordinaria è effettuata a mezzo raccomandata inviata almeno venti giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti. La seconda convocazione deve essere fissata a distanza di almeno un'ora dalla prima.

Partecipano a titolo consultivo all'Assemblea nazionale di delegati, con facoltà di parola ma non di voto, il Segretario della Federazione nazionale della stampa italiana, il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il Direttore generale della CASAGIT, i soci che abbiano già ricoperto le cariche di Presidente e Vice Presidente della CASAGIT, nonché i Direttori generali della CASAGIT cessati l'incarico.

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Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea nazionale dei delegati

Le votazioni per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale hanno luogo contestualmente in tutte le circoscrizioni nella data - compresa tra il 1° e il 10 giugno precedenti la scadenza del mandato dell'Assemblea da rinnovare - fissata dal Consiglio di amministrazione.

Possono partecipare alle votazioni ed essere eletti i soci di cui al secondo comma del precedente articolo 6 iscritti agli Albi ed al Registro dei Praticanti del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti territorialmente competente. Per i soci titolari di pensione diretta a carico dell'Inpgi non iscritti agli Albi, l'appartenenza alla circoscrizione è data dalla residenza.

L'elenco dei soci elettori ed eleggibili deve essere affisso negli uffici della Consulta regionale o interregionale di cui al successivo art. 20 almeno sessanta giorni prima della data fissata per le votazioni e per la durata di quindici giorni. Possibili segnalazioni da parte degli associati concernenti la composizione dell'elenco devono pervenire alla CASAGIT, per le eventuali modifiche, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di affissione.

Il quoziente elettorale per l'attribuzione dei delegati ad ogni circoscrizione di cui al precedente articolo 11, comma primo, si ricava dividendo il numero dei soci elettori appartenenti alla circoscrizione per il numero complessivo dei delegati da eleggere. I delegati non eletti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti.

Le variazioni per trasferimento da una circoscrizione all'altra o per estinzione del vincolo associativo per qualsiasi causa, intervenute dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, non modificano il numero dei delegati da eleggere all'Assemblea nazionale da parte delle circoscrizioni interessate. Peraltro, in caso di trasferimento ad altra circoscrizione dopo la data suddetta, il socio deve esercitare il diritto di voto nella nuova circoscrizione.

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Articolo 13 - Votazione per le elezioni dei delegati all'Assemblea nazionale

Le votazioni per le elezioni dei delegati all'Assemblea nazionale avvengono per via telematica o per via telefonica con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Ad ogni socio avente diritto al voto è attribuito un codice segreto di identificazione personale con il quale può esercitare il diritto di voto. Il codice segreto di identificazione personale è inviato al socio a cura della Direzione generale.

I soci che intendono candidarsi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, devono sottoscrivere presso la Consulta regionale o interregionale di appartenenza una dichiarazione di accettazione della candidatura almeno quaranta giorni prima della data delle elezioni. L'elenco dei candidati delle singole circoscrizioni viene trasmesso dalle Consulte alla Commissione elettorale di cui al comma successivo.

Tutte le operazioni elettorali sono svolte sotto il controllo della Commissione elettorale a tale scopo nominata dall'Assemblea nazionale dei delegati nell'ultimo anno del suo mandato e composta da cinque membri scelti tra i soci della Casagit, appartenenti a circoscrizioni diverse. La Commissione elettorale elegge tra i suoi membri il Presidente. I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili. La Commissione elettorale ha i seguenti compiti: 
  •  verifica la regolarità delle candidature ed eventuali ricorsi relativi alle candidature stesse. I ricorsi devono essere presentati entro dieci giorni dalla scadenza utile per la presentazione delle candidature;
  • sovrintende alle operazioni di scrutinio. Sulle operazioni di voto e di scrutinio la Commissione elettorale provvede a redigere apposito verbale. Provvede altresì a comunicare alle Consulte il risultato delle votazioni relative alla rispettiva circoscrizione;
  • esamina le impugnative o i reclami sulle operazioni elettorali e decide in merito. Tali impugnative o reclami devono essere inoltrati alla Commissione elettorale entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali. Le impugnative e i reclami non hanno effetto sospensivo.
La Commissione Elettorale dura in carica per il tempo necessario all'espletamento dei suoi compiti.

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Articolo 14 - Poteri dell'Assemblea nazionale dei delegati

L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano della CASAGIT; ha pieni poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fissa le linee programmatiche dell'attività istituzionale e di gestione della CASAGIT. Le sue deliberazioni sono vincolanti a tutti gli effetti. L'Assemblea inoltre:

1) elegge per ciascuna sessione il proprio Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e la Commissione di verifica dei poteri composta di cinque membri appartenenti a circoscrizioni diverse;

2) elegge il Consiglio di amministrazione;

3) elegge il Collegio dei Sindaci;

4) nomina la Commissione elettorale di cui al precedente articolo 13;

5) esamina le modifiche allo Statuto presentate dal Consiglio di amministrazione e delibera in merito;

6) discute ed approva entro il mese di maggio di ciascun anno il conto consuntivo di gestione e le annesse relazioni del Presidente della CASAGIT e del Collegio dei Sindaci;

7) delibera gli interventi e le iniziative di cui al terzo comma del precedente articolo 1 stabilendone i criteri di attuazione;

8) può deliberare lo scioglimento della CASAGIT e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 26 nominando contemporaneamente i Commissari liquidatori.

I componenti del Consiglio di amministrazione non partecipano alle votazioni relative al conto consuntivo e alle delibere che riguardano la loro responsabilità.

Per deliberare le modifiche statutarie occorre la presenza di due terzi dei delegati ed il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati. I provvedimenti di cui al presente comma non possono essere adottati se non sono stati esplicitamente previsti nell'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea.  

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Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da undici membri eletti dall'Assemblea nazionale fra i delegati.

È altresì membro del Consiglio, con facoltà di parola ma non di voto, un rappresentante della Federazione nazionale della stampa italiana designato dalla Giunta Esecutiva e scelto fra i soci della CASAGIT.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il ventesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, per la seduta di insediamento e per le elezioni delle cariche sociali, su convocazione del Consigliere eletto con il maggior numero di voti; in caso di parità di voto è convocato dal Consigliere più anziano di iscrizione alla CASAGIT. In caso di ulteriore parità dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Ordine dei giornalisti. Fino all'insediamento dei nuovi organi, il Presidente e il Consiglio di amministrazione uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e comunque quando il Presidente ne ravvisa le necessità.

Su motivata richiesta di almeno quattro consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio di amministrazione in seduta straordinaria entro quindici giorni dall'arrivo della richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri eletti.

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Articolo 16 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri ordinari e straordinari per il conseguimento dei fini istituzionali della CASAGIT, secondo gli indirizzi e i programmi indicati dall'Assemblea nazionale dei delegati; ne attua le delibere e risponde del proprio operato all'Assemblea stessa. In particolare:

1) elegge il Presidente della CASAGIT fra i propri componenti eletti dall'Assemblea nazionale dei delegati. Per l'elezione è necessario, nel primo e nel secondo scrutinio, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio; al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei componenti;

2) elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e l'altro con funzioni di Presidente della Commissione Permanente di cui al successivo articolo 18. I due Vice Presidenti sono eletti con le stesse modalità di cui al precedente punto 1) e ad essi, su proposta del Presidente, può affidare specifiche deleghe;

3) designa il Consigliere incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione;

4) nomina la Commissione permanente di cui al successivo art. 18 e può costituire altre Commissioni per l’espletamento di compiti e funzioni particolari;

5) può proporre all’Assemblea nazionale dei delegati modifiche allo Statuto e presenta, con proprio parere, quelle eventualmente avanzate dalle Consulte regionali o interregionali;

6) approva e modifica il Regolamento e le Norme per l’erogazione delle prestazioni;

7) fissa la normativa concernente l'amministrazione e i modi di formazione e tenuta dei documenti contabili;

8) approva il conto consuntivo predisposto dal Direttore generale e la relazione illustrativa redatta dal Presidente a nome del Consiglio di amministrazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea nazionale dei delegati;

9) determina ogni anno in relazione all’andamento della gestione, la ripartizione dei soci nelle categorie ammesse, fissa la misura del contributo dovuto per categoria di appartenenza e stabilisce eventuali limiti alle prestazioni erogate ad alcune categorie in rapporto al versamento dei contributi, determina la misura del contributo associativo nonché motivate esenzioni e riduzioni del contributo stesso, in relazione all'andamento della gestione;

10) accerta la sussistenza delle condizioni per la costituzione del vincolo di associazione nella ipotesi di cui al primo comma del precedente articolo 3 e delibera sulle domande di associazione e sui casi di estinzione del vincolo associativo;

11) decide sui ricorsi in materia di costituzione, cessazione e sospensione del vincolo di associazione, di estensione del diritto alle prestazioni ai familiari, di contribuzione e di prestazioni;

12) assume le opportune iniziative e stipula gli atti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali come fissati dal precedente articolo 1);

13) adotta le delibere necessarie per il funzionamento dell'intera struttura organizzativa della CASAGIT;

14) stipula i contratti necessari e definisce gli accordi volti a far ottenere ai soci prestazioni sanitarie ad importi anche superiori, ove le circostanze lo  richiedano, a quelli previsti dalle tariffe della CASAGIT per l'erogazione del proprio concorso nelle spese sostenute dagli associati;

15) delibera in materia di impiego delle disponibilità; provvede agli investimenti mobiliari, alle alienazioni, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti i titoli e ad ogni altra attività di gestione degli stessi;

16) procede all'assunzione del Direttore generale stabilendone il trattamento giuridico ed economico;

17) stabilisce l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale e procede, su proposta del Direttore generale, all'assunzione, all'inquadramento e al licenziamento del personale stesso;

18) compatibilmente con l'andamento della gestione, può deliberare, su proposta della Commissione permanente di cui al successivo articolo 18, interventi in via straordinaria mediante integrazioni delle liquidazioni effettuate in base alle norme regolamentari e, in casi del tutto eccezionali, mediante erogazioni per eventi non contemplati dalla normativa della CASAGIT ma sempre rientranti nell'ambito dell'assistenza di malattia;

19) in presenza di valide e comprovate esigenze di un decentramento operativo, può autorizzare i Fiduciari a procedere al pagamento delle prestazioni ai soci, in base ai conti di liquidazione predisposti dalla Direzione generale, previa costituzione presso le Consulte di un fondo della cui pertinente utilizzazione il Fiduciario risponde a tutti gli effetti.

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Articolo 17 - Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la CASAGIT. In particolare:

1) convoca l'Assemblea nazionale dei delegati;

2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le delibere;

3) può costituirsi in giudizio previa delibera autorizzativa del Consiglio di amministrazione;

4) riferisce all'Assemblea nazionale dei delegati, con relazione scritta approvata dal Consiglio di amministrazione, sul conto consuntivo e l'andamento della gestione della CASAGIT;

5) può compiere in caso di necessità e di urgenza atti di competenza del Consiglio di amministrazione che dovrà sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione da tenersi entro un mese;

6) adempie ad ogni altro incarico su espressa delega del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario che ne svolge tutte le funzioni.

In caso di dimissioni o, comunque, di cessazione dall'incarico del Presidente, il Consiglio si riunisce entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o della cessazione dall'incarico per gli adempimenti conseguenti; la riunione è convocata dal Vice Presidente vicario; si applicano per la sostituzione le modalità di cui al primo comma, punto 1), del precedente articolo 16.

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Articolo 18 - Commissione permanente

Per i casi di cui al primo comma - punto 18) - del precedente art. 16, il Consiglio di amministrazione costituisce una Commissione permanente composta da cinque consiglieri, tra i quali il Vice Presidente che, ai sensi del precedente articolo 16, punto 2), è designato a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione stessa.

La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito e nei limiti di espressa delega ricevuta dal Consiglio di amministrazione al quale riferisce e presenta proposte motivate.

In caso di motivata e documentata necessità e urgenza la Commissione può proporre interventi in via straordinaria al Presidente della CASAGIT ai fini e agli effetti di quanto disposto dal primo comma - punto 5) - del precedente articolo 17.

La Commissione si avvale dell'assistenza di un funzionario della Direzione generale designato dal Direttore generale per l'espletamento delle funzioni di segretario.

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Articolo 19 - Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri appartenenti a circoscrizioni diverse, eletti dall'Assemblea nazionale dei delegati fra i soci in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 6; con il rispetto della diversità territoriale risultano eletti membri del Collegio dei sindaci i tre soci più votati.

Con la stessa votazione con cui vengono eletti i tre membri effettivi del Collegio Sindacale, seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto della diversità territoriale, sono altresì eletti due Sindaci supplenti parimenti in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

I tre membri effettivi del Collegio sindacale e i due sindaci supplenti non possono aver rivestito l'incarico di Consigliere di Amministrazione nel corso dell'esercizio precedente. Inoltre la carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente è incompatibile con altri incarichi negli Organi o nelle circoscrizioni della Casagit per tutta la durata dell'incarico. Ove si verificasse una tale situazione di incompatibilità, il sindaco dovrà optare entro quindici giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di sindaco.

Alle riunioni del Collegio assistono i sindaci supplenti. I sindaci supplenti subentrano, secondo la graduatoria di votazione, ai sindaci effettivi soltanto nei casi previsti dal Codice Civile.

Il Collegio dei sindaci elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei sindaci:

1) controlla l'amministrazione della CASAGIT;

2) vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie;

3) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

4) redige la relazione sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea nazionale dei delegati dopo averla inviata per conoscenza al Consiglio di amministrazione;

5) accerta, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

I componenti del Collegio dei sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio dei sindaci assiste alle riunioni dell'Assemblea nazionale dei delegati ed alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di parola sulle questioni attinenti le sue competenze.

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Articolo 20 - Consulte regionali o interregionali

Per ogni circoscrizione è costituita una Consulta regionale o interregionale composta da tre membri per le circoscrizioni fino a cinquecento iscritti e da cinque membri per le altre.

I componenti della Consulta decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni.

Le Consulte sono costituite come segue:

a) qualora la Consulta sia composta da un numero di membri pari ai delegati all'Assemblea nazionale, dagli stessi delegati;

b) qualora la Consulta sia composta da un numero di membri superiore a quello dei delegati all'Assemblea nazionale, dagli stessi delegati integrati dai primi dei non eletti fino alla concorrenza dei posti da coprire;

c) qualora la Consulta sia composta da un numero dei membri inferiore a quello dei delegati all'Assemblea nazionale, mediante elezione fra gli stessi delegati appositamente convocati entro quindici giorni dalla loro elezione. La convocazione avviene a cura del Fiduciario uscente. Ove questi entro tale termine non vi abbia provveduto, i delegati sono convocati dal Presidente della CASAGIT. I componenti delle Consulte sono eletti con le stesse modalità dei componenti degli organi sociali di cui al terzo comma dell'articolo 6 dello Statuto.

d) Partecipano alle riunioni delle Consulte, con facoltà di parola ma non di voto, il Presidente o il Segretario dell'Associazione regionale o interregionale di stampa, il Presidente del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti, il Fiduciario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani nonché i soci designati dalle Consulte a collaborare con il Fiduciario, di cui al secondo comma, punto 7), del successivo articolo 21.

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Articolo 21 - Funzioni delle Consulte regionali o interregionali

La Consulta regionale o interregionale è riunita dal Fiduciario almeno due volte l'anno o quando lo chieda un terzo dei membri della Consulta stessa.

Le Consulte:

1) nominano il Fiduciario di cui al primo comma del successivo articolo 22;

2) possono proporre al Consiglio di amministrazione modifiche allo Statuto e al Regolamento;

3) possono avanzare al Consiglio di amministrazione proposte relative all'assistenza ai soci e alla disciplina delle prestazioni;

4) possono avanzare al Consiglio di amministrazione proposte attinenti il migliore andamento della CASAGIT in relazione alle diverse situazioni locali e in particolare possono proporre al Consiglio di amministrazione la stipula di nuove convenzioni nel territorio della circoscrizione o la soppressione di convenzioni già esistenti per fondati motivi. In tale materia il parere delle Consulte è obbligatorio;

5) esprimono i pareri loro richiesti dal Consiglio di amministrazione;

6) possono designare, su proposta del Fiduciario, scegliendolo nel proprio seno, un Vice Fiduciario che collabora con il Fiduciario stesso e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Sempre su proposta del Fiduciario possono revocare l'incarico di Vice Fiduciario e provvedere alla sostituzione.

7) possono designare, su proposta del Fiduciario, nelle circoscrizioni in cui risiede un consistente numero di associati ovvero in cui risulta un notevole decentramento di essi, soci per collaborare con il Fiduciario stesso.


Le Consulte rispondono del loro operato ai delegati della circoscrizione eletti all'Assemblea nazionale, nel caso di cui al punto c) del terzo comma del precedente articolo 20, i quali possono richiedere, con lettera firmata da almeno un terzo del totale degli eletti nella circoscrizione - lettera in cui è indicato l'ordine del giorno proposto - la convocazione della riunione plenaria della delegazione

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Articolo 22 - Fiduciario regionale o interregionale

Il Fiduciario è nominato dalla Consulta regionale o interregionale nel proprio seno nella prima riunione. Il Fiduciario è organo della Cassa a titolo consultivo.

Il Fiduciario uscente convoca i membri della Consulta per procedere alla designazione del nuovo Fiduciario. Qualora ciò non avvenga entro un mese dalla costituzione della Consulta i membri della Consulta vengono convocati a tale scopo dal Presidente della CASAGIT.

Il Fiduciario risponde del suo operato alla Consulta e deve goderne la fiducia. La Consulta può, con motivata mozione di sfiducia approvata a maggioranza, revocare il mandato al Fiduciario, provvedendo alla nomina del nuovo Fiduciario. La mozione di sfiducia deve essere inserita nell'ordine del giorno della relativa convocazione.

In caso di gravi inadempienze o carenze dannose per il prestigio o per il buon funzionamento della Cassa, il Consiglio di amministrazione può procedere alla destituzione del Fiduciario. In questo caso il Presidente convoca entro 15 giorni la Consulta per la nomina del nuovo Fiduciario.

Il Fiduciario convoca e presiede le riunioni della Consulta curando che ne sia redatto verbale; provvede, d'intesa con l'Amministrazione centrale, agli adempimenti di competenza previsti dal presente Statuto ed a quelli fissati dal Consiglio di amministrazione nell'interesse dei soci appartenenti alla circoscrizione.

Il Fiduciario, prima di ogni Assemblea nazionale dei delegati convoca, insieme alla Consulta, i delegati che non fanno parte della Consulta stessa per discutere sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale nonché per informare i delegati non facenti parte della Consulta dell'attività della Consulta e più in generale della CASAGIT. Il Fiduciario ha l'obbligo di convocare, assieme alla Consulta, i delegati che non fanno parte della Consulta stessa, quando un terzo dei delegati eletti nella circoscrizione all'Assemblea nazionale ne faccia richiesta. In caso di mancata convocazione dei delegati entro quindici giorni dalla richiesta, la riunione sarà convocata dal Consiglio di amministrazione.

Il Fiduciario convoca, almeno una volta l'anno, con le modalità ritenute più idonee, un'assemblea regionale o interregionale per informare i soci, con relazione scritta, sull'attività svolta dalla CASAGIT e dalla Consulta e per acquisire pareri, suggerimenti e proposte. Tale relazione dovrà essere inviata, entro i venti giorni successivi, al Consiglio di amministrazione insieme alle indicazioni emerse dal dibattito assembleare. In alternativa il Fiduciario, ove lo ritenga più utile, può informare per iscritto i soci della circoscrizione dell'attività svolta e acquisirne sempre per corrispondenza i relativi pareri. Anche copie dell'informativa e degli eventuali pareri dovranno essere inviati al Consiglio di amministrazione.



Il Fiduciario cura la tenuta dell'elenco dei soci della circoscrizione, inoltra alla Direzione generale le pratiche per la liquidazione delle prestazioni, tiene i collegamenti con le autorità regionali preposte ai settori di intervento della CASAGIT, informa l'Amministrazione centrale su tutte le situazioni emergenti e le novità legislative nella circoscrizione di appartenenza.



Il Fiduciario vigila sul buon andamento dei servizi che devono essere assicurati dall'Associazione regionale di stampa per l'espletamento dei compiti istituzionali della CASAGIT e trasmette al Consiglio di amministrazione il proprio motivato parere in merito ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Esprime altresì il proprio parere una volta l'anno sulle prestazioni fornite dall'Associazione regionale di stampa alla Consulta per il suo funzionamento, proponendo e motivando al Consiglio di amministrazione le soluzioni possibili e le misure che si rendessero necessarie a salvaguardare gli interessi e il buon funzionamento della CASAGIT sul territorio.



La carica di Fiduciario e Vice Fiduciario CASAGIT deve ritenersi incompatibile con quella di:

a) Presidente del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti;

b) Legale rappresentante dell'Associazione regionale o interregionale di stampa;

c) Fiduciario e Vice Fiduciario Inpgi.



Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità il Fiduciario o il Vice Fiduciario dovrà optare entro 15 giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di Fiduciario o Vice Fiduciario della CASAGIT.



Fino all'elezione del nuovo Fiduciario resta in carica per l'ordinaria amministrazione il Fiduciario uscente.
 

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Articolo 23 - Consulta dei Fiduciari

La Consulta dei Fiduciari è convocata dal Presidente della CASAGIT almeno quattro volte all'anno per esaminare e discutere le questioni di carattere generale riguardanti l'attività della CASAGIT e può formulare pareri e proposte al Consiglio di amministrazione.

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Articolo 24 - Direttore generale

Il Direttore generale è preposto all'organizzazione della CASAGIT in rapporto ai fini istituzionali e alle delibere del Consiglio di amministrazione; dirige gli uffici e sovrintende a tutti i servizi rispondendo del loro buon andamento al Consiglio di amministrazione; dirige il personale e ne stabilisce i compiti; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dal Regolamento, dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore generale partecipa a titolo consultivo e con facoltà di avanzare proposte alle riunioni degli organi della CASAGIT e delle Commissioni costituite dal Consiglio di amministrazione.
Il Direttore generale, in caso di dimissioni, è tenuto a dare un preavviso non inferiore a sei mesi.

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Articolo 25 - Gestione finanziaria e patrimonio

L'esercizio finanziario della CASAGIT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della CASAGIT sono costituite:

a) dai contributi dovuti dagli associati nella misura determinata ogni anno dal Consiglio di amministrazione anche con riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e accordi ad essi relativi;

b) dai redditi patrimoniali;

c) da proventi di lasciti, donazioni ed atti di liberalità che a giusto titolo pervengono alla CASAGIT.


Gli avanzi di bilancio sono destinati al Fondo di garanzia per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Salvo in caso di copertura di disavanzi di gestione, la utilizzazione delle disponibilità del Fondo di garanzia è deliberata dal Consiglio di amministrazione in presenza di esigenze straordinarie rientranti nella sfera delle finalità di cui al primo comma del precedente articolo 1. Per l'attivazione degli interventi e delle iniziative di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, l'utilizzazione delle disponibilità del Fondo di garanzia è deliberata dall'Assemblea nazionale dei delegati.

Le disponibilità finanziarie della CASAGIT possono essere impiegate:

1) in depositi e certificati fruttiferi presso istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio di primaria importanza o presso le Poste Italiane;

2) in titoli di stato, garantiti dallo Stato o assimilati, anche in valuta estera a condizione di neutralizzare il rischio di cambio con appositi strumenti di copertura di tale rischio, in cartelle fondiarie o titoli equipollenti, in obbligazioni emesse da primarie società con un livello di rating non inferiore a quello dell'Italia, le cui quotazioni sono giornalmente riportate sui principali quotidiani economici di rilevanza nazionale;

3) in quote di fondi comuni d'investimento obbligazionari;

4) in immobili da destinare a sede dei propri uffici.

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Articolo 26 - Scioglimento della CASAGIT

Lo scioglimento della CASAGIT può essere deliberato dall'Assemblea nazionale, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati, allorché sia accertata l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

In sede di liquidazione, l'eventuale residuo attivo è destinato ad enti e associazioni che svolgono attività a favore della categoria dei giornalisti.

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Norma transitoria

Considerato che in sede di prima applicazione il nuovo sistema di votazione può causare in alcuni soci elettori difficoltà nell'esercizio di voto; in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, limitatamente alle elezioni dei delegati all'Assemblea nazionale che si svolgeranno nel giugno 2005, viene mantenuto il sistema di voto anche al seggio elettorale costituito presso la sede delle Consulte. Le votazioni al seggio elettorale potranno avvenire esclusivamente nella giornata successiva alla chiusura delle votazioni per via telematica o telefonica.

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