CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Articolo 2 - Soci

Hanno titolo ad associarsi alla CASAGIT i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine dei giornalisti non a titolo provvisorio, i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine dei giornalisti nonché i titolari di pensione diretta a carico dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Possono inoltre aderire alla Cassa i giornalisti che svolgano l’attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, esplicata in forma autonoma o anche subordinata, se regolata da contratti di lavoro che non comportino l’obbligo al versamento del contributo alla CASAGIT, con contribuzione e prestazioni di misura ridotta, solo in forma indiretta.

Sono altresì ammessi ad associarsi alla Cassa i titolari di pensione indiretta e di reversibilità a carico dell’Inpgi nonché, come soci aggregati, secondo le disposizioni del Regolamento:

a) i giornalisti iscritti all’Elenco stranieri annesso all’Albo dei giornalisti italiani;

b) i dipendenti della Federazione nazionale della stampa italiana e delle Associazioni regionali o interregionali di stampa, i dipendenti del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali dell’Ordine dei giornalisti, i dipendenti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e i dipendenti della CASAGIT, purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

c) i soci che decadano dal vincolo associativo nel caso previsto dal secondo comma, lettera a), del successivo art. 5;

d) i superstiti dei soci, anche aggregati, già inclusi nella posizione di famiglia del socio deceduto, che non abbiano titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT.

e) i figli dei soci di cui al primo comma del presente articolo, per i quali sia venuto a cessare il diritto alle prestazioni a seguito della perdita dei requisiti previsti per continuare a fruirne.


I superstiti dei soci iscritti in base a quanto previsto dalla lettera d) ed e) del comma precedente possono aderire alla CASAGIT soltanto se in possesso del titolo proprio di ammissione.

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