CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Articolo 5 - Estinzione del vincolo associativo

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato.

Sono motivi di decadenza, oltre il decesso:

a) la cancellazione per inattività professionale dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri, eccezion fatta per i titolari di pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, nonché la cessazione del trattamento pensionistico per i titolari di pensione a carico di tale Istituto non iscritti all'Ordine. In tali casi, il socio decaduto può acquisire, a domanda, la posizione di socio aggregato, fermo restando il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 3;

b) per i soci tenuti al versamento del contributo associativo in base al Contratto nazionale di lavoro giornalistico o a contratti comunque stipulati dalla Fnsi, il venir meno dei presupposti per l'applicazione della disciplina contrattuale di cui al primo comma del precedente articolo 3, fatti salvi i periodi di assistenza con benefici contributivi previsti dal Regolamento. In tal caso il socio decaduto può chiedere il mantenimento del vincolo associativo presentando domanda nel termine di sei mesi, che decorre dalla data della comunicazione della decadenza dall'iscrizione;

c) per i soci aggregati di cui al terzo comma, lettera b), del precedente art. 2, il licenziamento per giusta causa o le dimissioni salvo quelle rassegnate per collocamento in quiescenza;

d) la morosità, anche se parziale, di dodici mesi, nel versamento del contributo associativo sia calcolato sulla retribuzione effettiva o sulla pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sia determinato in misura parametrata e nel versamento di altri contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Per i soci di cui al secondo comma del precedente art. 3, ai fini della dichiarazione di decadenza, il periodo di dodici mesi di morosità deve intendersi successivo al compimento del biennio cui si riferisce l'impegno a versare il contributo associativo assunto dal socio all'atto dell'iscrizione alla CASAGIT;

e) la radiazione e la cancellazione, per cause diverse da quella prevista dalla precedente lettera a), dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri con provvedimento definitivo ai sensi della vigente legge sull'Ordine professionale dei giornalisti; la decadenza è deliberata d'ufficio dal Consiglio di amministrazione con il recepimento del provvedimento di radiazione o di cancellazione;

f) i comportamenti non corretti tenuti nei confronti della CASAGIT; in tal caso il Consiglio di amministrazione può dichiarare la decadenza con determinazione motivata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, in seguito a giudizio, con facoltà del socio di essere ascoltato e produrre atti o memorie a propria difesa.


Le procedure per l'esercizio del recesso e per la dichiarazione di decadenza sono stabilite dal Regolamento.

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