L'elezione degli Organi sociali avviene con votazione diretta a scrutinio segreto mediante voto elettronico, a norma e con le modalità previste dal presente Statuto. Non è ammesso il voto per delega.
Hanno diritto al voto i soci di cui al primo e al secondo comma del precedente articolo 2 che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Non hanno diritto al voto i soci in stato di morosità da oltre dodici mesi a meno che non provvedano alla regolarizzazione della propria posizione contributiva entro i novanta giorni che precedono le elezioni. Possono essere eletti gli stessi soci di cui sopra purchè al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni abbiano una anzianità di iscrizione di almeno dodici mesi. Non possono comunque essere eletti i soci iscritti all'Ordine dei giornalisti che abbiano un qualsivoglia rapporto di lavoro con gli Organismi di categoria.
Se il numero dei soci da eleggere non è superiore a due, ciascun elettore può votare per un numero di nomi pari al numero dei soci da eleggere; se il numero dei soci da eleggere è superiore a due, ciascun elettore può votare per un numero di nomi pari ai due terzi, arrotondato per eccesso, del numero dei soci da eleggere.
Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla CASAGIT e in caso di ulteriore parità prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine dei giornalisti.





