Gli Organi sociali durano in carica quattro anni. I componenti dell'Assemblea nazionale dei delegati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti secondo la graduatoria dei non eletti nello scrutinio in cui è stato eletto il componente da sostituire, quindi dal primo dei non eletti. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti, con le stesse modalità previste per la loro elezione, dall'Assemblea nazionale dei delegati successiva alla cessazione della carica.
I soci subentrati durano in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo di cui entrano a far parte.
Qualora vengano meno per qualsiasi causa la metà più uno dei componenti di un Organo sociale questo deve considerarsi automaticamente decaduto e si procede alla sua rinnovazione in base alle norme del presente Statuto.





