CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Articolo 8 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche sociali

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione, membro del Collegio dei Sindaci e Sindaco supplente della CASAGIT devono ritenersi incompatibili con quelle di:

a) Presidente, Segretario, membro della Giunta Federale e membro del Collegio dei revisori dei conti della Fnsi;

b) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci dell'Inpgi;

c) Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine nazionale dei giornalisti italiani;

d) Presidente del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti, legale rappresentante dell'Associazione regionale o interregionale di stampa e Fiduciario Inpgi;

e) Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei Sindaci del Fondo di Previdenza complementare dei giornalisti italiani.

Ferme restando le incompatibilità previste per i membri del Collegio dei Sindaci e dei Sindaci supplenti al terzo comma del successivo articolo 19, la carica di Presidente, Vice Presidente e membro del Consiglio di amministrazione della CASAGIT deve ritenersi incompatibile con quella di Fiduciario della CASAGIT medesima.

Qualora si verificasse una situazione di incompatibilità di cui ai commi precedenti, l'interessato dovrà optare entro 15 giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di membro degli Organi sociali della CASAGIT.

Sono causa di decadenza dalle cariche sociali:

a) la perdita della qualità di socio anche nel caso di acquisizione della posizione di socio aggregato;

b) la condanna penale con sentenza passata in giudicato, fatta salva quella concernente i reati colposi o di opinione;

c) per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni nel corso di un anno;

d) per i delegati all'Assemblea nazionale, il trasferimento negli Albi o nel Registro del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti di circoscrizione diversa da quella nella quale sono stati eletti e l'assenza a due Assemblee consecutive non giustificata da validi motivi documentati.

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