Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri ordinari e straordinari per il conseguimento dei fini istituzionali della CASAGIT, secondo gli indirizzi e i programmi indicati dall'Assemblea nazionale dei delegati; ne attua le delibere e risponde del proprio operato all'Assemblea stessa. In particolare:
1) elegge il Presidente della CASAGIT fra i propri componenti eletti dall'Assemblea nazionale dei delegati. Per l'elezione è necessario, nel primo e nel secondo scrutinio, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio; al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei componenti;
2) elegge due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie e l'altro con funzioni di Presidente della Commissione Permanente di cui al successivo articolo 18. I due Vice Presidenti sono eletti con le stesse modalità di cui al precedente punto 1) e ad essi, su proposta del Presidente, può affidare specifiche deleghe;
3) designa il Consigliere incaricato di svolgere le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione;
4) nomina la Commissione permanente di cui al successivo art. 18 e può costituire altre Commissioni per l’espletamento di compiti e funzioni particolari;
5) può proporre all’Assemblea nazionale dei delegati modifiche allo Statuto e presenta, con proprio parere, quelle eventualmente avanzate dalle Consulte regionali o interregionali;
6) approva e modifica il Regolamento e le Norme per l’erogazione delle prestazioni;
7) fissa la normativa concernente l'amministrazione e i modi di formazione e tenuta dei documenti contabili;
8) approva il conto consuntivo predisposto dal Direttore generale e la relazione illustrativa redatta dal Presidente a nome del Consiglio di amministrazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea nazionale dei delegati;
9) determina ogni anno in relazione all’andamento della gestione, la ripartizione dei soci nelle categorie ammesse, fissa la misura del contributo dovuto per categoria di appartenenza e stabilisce eventuali limiti alle prestazioni erogate ad alcune categorie in rapporto al versamento dei contributi, determina la misura del contributo associativo nonché motivate esenzioni e riduzioni del contributo stesso, in relazione all'andamento della gestione;
10) accerta la sussistenza delle condizioni per la costituzione del vincolo di associazione nella ipotesi di cui al primo comma del precedente articolo 3 e delibera sulle domande di associazione e sui casi di estinzione del vincolo associativo;
11) decide sui ricorsi in materia di costituzione, cessazione e sospensione del vincolo di associazione, di estensione del diritto alle prestazioni ai familiari, di contribuzione e di prestazioni;
12) assume le opportune iniziative e stipula gli atti necessari per la realizzazione dei fini istituzionali come fissati dal precedente articolo 1);
13) adotta le delibere necessarie per il funzionamento dell'intera struttura organizzativa della CASAGIT;
14) stipula i contratti necessari e definisce gli accordi volti a far ottenere ai soci prestazioni sanitarie ad importi anche superiori, ove le circostanze lo richiedano, a quelli previsti dalle tariffe della CASAGIT per l'erogazione del proprio concorso nelle spese sostenute dagli associati;
15) delibera in materia di impiego delle disponibilità; provvede agli investimenti mobiliari, alle alienazioni, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti i titoli e ad ogni altra attività di gestione degli stessi;
16) procede all'assunzione del Direttore generale stabilendone il trattamento giuridico ed economico;
17) stabilisce l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale e procede, su proposta del Direttore generale, all'assunzione, all'inquadramento e al licenziamento del personale stesso;
18) compatibilmente con l'andamento della gestione, può deliberare, su proposta della Commissione permanente di cui al successivo articolo 18, interventi in via straordinaria mediante integrazioni delle liquidazioni effettuate in base alle norme regolamentari e, in casi del tutto eccezionali, mediante erogazioni per eventi non contemplati dalla normativa della CASAGIT ma sempre rientranti nell'ambito dell'assistenza di malattia;
19) in presenza di valide e comprovate esigenze di un decentramento operativo, può autorizzare i Fiduciari a procedere al pagamento delle prestazioni ai soci, in base ai conti di liquidazione predisposti dalla Direzione generale, previa costituzione presso le Consulte di un fondo della cui pertinente utilizzazione il Fiduciario risponde a tutti gli effetti.





