CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Articolo 19 - Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri appartenenti a circoscrizioni diverse, eletti dall'Assemblea nazionale dei delegati fra i soci in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 6; con il rispetto della diversità territoriale risultano eletti membri del Collegio dei sindaci i tre soci più votati.

Con la stessa votazione con cui vengono eletti i tre membri effettivi del Collegio Sindacale, seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto della diversità territoriale, sono altresì eletti due Sindaci supplenti parimenti in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

I tre membri effettivi del Collegio sindacale e i due sindaci supplenti non possono aver rivestito l'incarico di Consigliere di Amministrazione nel corso dell'esercizio precedente. Inoltre la carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente è incompatibile con altri incarichi negli Organi o nelle circoscrizioni della Casagit per tutta la durata dell'incarico. Ove si verificasse una tale situazione di incompatibilità, il sindaco dovrà optare entro quindici giorni; trascorso inutilmente tale termine decade dalla carica di sindaco.

Alle riunioni del Collegio assistono i sindaci supplenti. I sindaci supplenti subentrano, secondo la graduatoria di votazione, ai sindaci effettivi soltanto nei casi previsti dal Codice Civile.

Il Collegio dei sindaci elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei sindaci:

1) controlla l'amministrazione della CASAGIT;

2) vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie;

3) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

4) redige la relazione sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea nazionale dei delegati dopo averla inviata per conoscenza al Consiglio di amministrazione;

5) accerta, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

I componenti del Collegio dei sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio dei sindaci assiste alle riunioni dell'Assemblea nazionale dei delegati ed alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di parola sulle questioni attinenti le sue competenze.

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