Per l’erogazione delle prestazioni ai soci corrispondenti dall’estero o pensionati residenti all'estero, con decorrenza dal 1° settembre 2011, vengono applicati i seguenti criteri:
1. liquidazione delle spese documentate e sostenute fuori dal territorio nazionale, nella misura dell'80%, per i corrispondenti dall'estero e i pensionati ex corrispondenti residenti all'estero e nella misura del 60% per gli altri pensionati residenti all'estero, per:
a) i ricoveri di cui alla sezione Ricoveri, punti a), b) e c) e i ricoveri per malattie nervose e mentali per i primi trenta giorni di degenza, entro un limite massimo di spesa pari a € 50.000,00 ad evento, elevato a € 150.000,00 per i grandi interventi di cui all'elenco Allegato A.
Tale limite è comprensivo di tutte le spese in corso di ricovero: farmaci, assistenza, accertamenti.
L’intervento della Cassa per l’assistenza complementare in corso di ricovero resta disciplinato dai criteri indicati al successivo punto 2;
b) gli interventi di chirurgia ambulatoriale;
c) l’assistenza medica – generica e specialistica – con esclusione delle prestazioni terapeutiche di cui al successivo punto 2), lettera c), nonché delle visite odontoiatriche, medico-legali, medico-sportive, chiropratiche e osteopatiche per le quali non è previsto l’intervento della Cassa;
d) gli esami di laboratorio, gli esami di radiologia e gli altri accertamenti connessi a specifiche esigenze diagnostiche e, quindi, con esclusione dei check-up per i quali non è previsto l’intervento della Cassa;
e) le prestazioni di medicina nucleare e le terapie radianti;
f) l’assistenza farmaceutica;
g) l’assistenza odontoiatrica, per la parte chirurgica e conservativa, con esclusione delle visite odontoiatriche, per le quali non è previsto l’intervento della Cassa.
Qualora il socio, per le prestazioni di cui sopra, si sia avvalso dell’assistenza garantita dal Servizio sanitario nazionale nel Paese ove presta la propria attività professionale, ovvero dove risiede, saranno liquidate per intero le quote eventualmente poste a carico degli assistiti.
2. liquidazione in base agli importi previsti dal Tariffario CASAGIT e nei limiti della normativa vigente, per:
a) l’assistenza complementare in corso di ricovero;
b) i ricoveri per malattie nervose e mentali a decorrere dal 31° giorno di degenza, per lungo-degenza e per riabilitazione motoria;
c) i ricoveri e l’assistenza ai malati in fase terminale;
d) le terapie specialistiche (terapie fisiche e riabilitative, psicoterapia, logoterapia, agopuntura a scopo terapeutico);
e) l’assistenza odontoiatrica, per la parte protesica e ortodontica nonché per le prestazioni di igiene orale e di parodontologia;
f) l’acquisto di lenti correttive della vista;
g) l’acquisto di latte artificiale per i neonati;
h) l’acquisto di prodotti per la celiachia;
i) l’acquisto di protesi, tutori ortopedici, e presidi terapeutici;
l) l’assistenza infermieristica domiciliare continuata in stato di malattia in fase acuta prestata da personale specializzato;
m) l’assistenza infermieristica continuata ai non autosufficienti totali a domicilio e in casa di riposo prestata da personale specializzato o qualificato;
n) l’assistenza agli assistiti affetti dal Morbo di Alzheimer;
o) l’assistenza ai diversamente abili dalla nascita o dalla prima infanzia;
3. acquisto di farmaci di fascia A per i pensionati residenti all'estero che rientrano temporaneamente in Italia
E' previsto il rimborso dell'80% dei farmaci di fascia A solo su presentazione di prescrizione medica con fustelle e scontrino.
Nei casi in cui la liquidazione della Cassa non viene effettuata ad integrazione dell’assistenza già erogata dal Servizio sanitario nazionale, il socio è tenuto a restituire l’importo eccedente il 100% delle spese sostenute qualora, successivamente, dovesse ottenere il contributo previsto per l’assistenza indiretta dalla normativa che regola gli interventi del Servizio sanitario nazionale.





