CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Norme transitorie

Per chi ha perduto la facoltà di costituire o di mantenere il vincolo associativo.
Tutti coloro che alla data del 30 aprile 2008 abbiano perduto la facoltà di costituire o di mantenere il vincolo associativo, essendo scaduti i termini ordinariamente previsti per esercitarne il diritto (12 mesi per nuova costituzione, 6 mesi per mantenimento), potranno presentare domanda di adesione alla Casagit 2, entro il 30 aprile 2009.
Per questi soci , la costituzione del vincolo associativo e il versamento del contributo riferito alla fascia prescelta, decorrerà dalla data di presentazione della domanda di adesione, mentre il diritto ad usufruire delle prestazioni, erogabili nella stessa misura percentuale del contributo, decorrerà dopo un periodo di aspettativa di sei mesi dalla data di iscrizione.
 
Per chi è ancora nei termini per proseguire con la Gestione principale.
Coloro invece, che alla data del 30 aprile 2008, sono ancora nei termini per mantenere il vincolo associativo nella Gestione principale, dal 1° maggio 2008 potranno eventualmente esercitare la facoltà di scelta di passare alla Casagit 2, senza soluzione di continuità, entro il termine del 31 ottobre 2008

Le opzioni per chi è iscritto alla Casagit 2 prima del 1° maggio 2008.
Per i soci iscritti alla Casagit 2 preesistente, entro il 30 aprile 2008 dovranno: confermare la loro iscrizione scegliendo con quale linea di assistenza intendono proseguire, compreso il passaggio alla gestione principale, ed impegnarsi a rispettare i relativi termini e normative.
Non ricevendo conferme, il vincolo associativo s'intenderà estinto per recesso dal 1° maggio 2008.

Potranno tuttavia essere accolte le richieste di ripristino ininterrotto di tale vincolo, nel caso in cui pervengano entro e non oltre il 31 ottobre 2008; fermo restando che il vincolo associativo decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa (1° maggio 2008);



I soci che proseguono l'iscrizione nella nuova Casagit 2, senza soluzione di continuità,  per i quali al 30 aprile 2008 non risulti trascorso il termine di aspettativa di 3 mesi, precedentemente fissato per il conseguimento del diritto alle prestazioni, il nuovo termine di 6 mesi decorrerà dall'anzianità di iscrizione mantenuta.
Parimenti, l'obbligo del triennio di iscrizione previsto dalla nuova normativa, decorrerà dalla stessa data. 

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