Regolamento
- Costituisce titolo per l'adesione l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti.
- Possono aderirvi gli aventi titolo che svolgano attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, esplicata in forma autonoma o anche subordinata, se regolata da contratti di lavoro che non comportino l'obbligo al versamento del contributo alla CASAGIT.
- Il contributo associativo è opzionabile nella misura ridotta del 30% o del 60%, da rapportare alla spesa media per associato, con esclusione della quota fissa.
- La domanda deve essere presentata entro 12 mesi dall'iscrizione all'Ordine ovvero dalla data di assunzione.
- L'iscrizione decorrerà dalla data di presentazione della domanda e dalla stessa data decorrerà l'obbligo al versamento del contributo. Si potrà estinguere il rapporto soltanto dopo che sia trascorso almeno il primo triennio di iscrizione.
- Il diritto a fruire delle prestazioni, erogabili solo in regime indiretto, nella misura del 30% o del 60% del tariffario, come da contribuzione, decorrerà dopo 6 mesi dalla data di iscrizione.
- L'assistenza non può essere estesa ai familiari.
- Il passaggio da una tipologia contributiva all'altra è consentito solo alla tipologia contributiva superiore, dopo la permanenza di due anni in quella precedente, fino al passaggio alla Gestione Principale.
- Il passaggio diretto alla Gestione Principale, qualunque sia la tipologia contributiva di provenienza, si determina automaticamente in caso di ammissione al trattamento di pensione a carico della Gestione principale dell'INPGI o nel caso in cui gli associati siano tenuti al versamento del contributo in base a contratti stipulati dalla FNSI e recepiti dal Consiglio di amministrazione.
- Non è dunque consentito il passaggio da una tipologia contributiva superiore a quella inferiore, salvo i casi seguenti:
- o in caso di risoluzione di rapporto di lavoro, di durata inferiore a 7 mesi, che abbia dato luogo al passaggio, per tale durata, alla Gestione principale di iscritti alla CASAGIT 2, per intervenuta contrattualizzazione, determina alla cessazione di tale periodo di occupazione, il ritorno automatico del socio alla tipologia contributiva di provenienza, conservandone l'anzianità. Il medesimo però può richiedere il proseguimento, a titolo definitivo, nella Gestione principale;
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o in caso di risoluzione di rapporto di lavoro di durata non inferiore a 7 mesi, al quale abbia eventualmente fatto seguito trattamento per disoccupazione/cigs, il socio che proveniva, prima di tale periodo di occupazione, da CASAGIT 2 o dalla stessa Gestione Principale, decade dall'iscrizione, ma può richiedere, entro il termine di sei mesi, di ripristinare il vincolo associativo, senza soluzione di continuità, con adesione alla CASAGIT 2, alla stessa tipologia contributiva che preesisteva all'atto del passaggio alla Gestione Principale ovvero, in assenza, con opzione. Il medesimo però può richiedere il proseguimento, a titolo definitivo nella Gestione Principale.
- I benefici contributivi previsti nella Gestione Principale per disoccupati e cassintegrati non sono applicabili alla CASAGIT 2.
- I soci che abbiano aderito alla CASAGIT 2, nel caso abbiano a perdere il titolo che aveva dato luogo a tale adesione, decadono dall'iscrizione, salvo che risultino ammessi al trattamento di pensione a carico della Gestione separata dell'INPGI. In tal caso mantengono il vincolo associativo alle medesime condizioni sussistenti al momento del pensionamento.
- Il rapporto associativo, per quant'altro non esplicitamente disciplinato, è regolato dalla normativa in vigore per i soci della Gestione Principale.
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