(…………)
Possono inoltre aderire alla Cassa i giornalisti professionisti e pubblicisti che versano il contributo previdenziale obbligatorio all'Inpgi ai sensi della Legge n. 335/95 nonché i pubblicisti titolari di rapporto di lavoro ex Art. 2, 12 e 36 del CNLG,
e le nuove figure professionali secondo quanto stabilito dall'articolo 16 con il versamento di un contributo associativo ridotto ed usufruendo di prestazioni limitate secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Sono altresì ammessi ad associarsi alla Cassa i titolari di pensione indiretta e di reversibilità a carico dell'Inpgi nonché, come soci aggregati, secondo le disposizioni del Regolamento:
a) i giornalisti iscritti all'Elenco stranieri annesso all'Albo dei giornalisti italiani;
b) i dipendenti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e delle Associazioni regionali o interregionali di stampa, i dipendenti del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti, i dipendenti dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani e i dipendenti della CASAGIT, purché siano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c) i soci che decadano dal vincolo associativo nel caso previsto dal secondo comma, lettera a), del successivo articolo 5;
d) i superstiti dei soci, anche aggregati, già inclusi nella posizione di famiglia del socio deceduto, che non abbiano titolo proprio ad associarsi alla CASAGIT;
e) i figli dei soci di cui al primo comma del presente articolo, per i quali sia venuto a cessare il diritto alle prestazioni a seguito della perdita dei requisiti previsti per continuare a fruirne.
vai alla versione integrale
torna all'indice