Dal 1° marzo 2008 potranno aderire a titolo proprio, come aggregati, anche i figli dei giornalisti o figli di titolari di pensione INPGI che perdono i requisiti per continuare a godere dell’assistenza in qualità di familiare e non hanno altro titolo per aderire.
Tale facoltà, introdotta con le modifiche statutarie approvate dall’Assemblea dei delegati ed attuata con l’emanazione della relativa normativa dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere esercitata presentando la prevista domanda di adesione, entro il termine di 6 mesi dalla data di comunicazione al socio, genitore, di cessata assistenza del familiare.
Il vincolo associativo verrà a costituirsi con effetto dalla data di esclusione dalla posizione familiare da cui si è tratto il titolo per aderire, senza soluzione di continuità con la precedente estensione dell’assistenza. Tale vincolo associativo non potrà avere durata inferiore a due anni.
E’ stata inoltre emanata una norma transitoria che considera condizioni analoghe venutesi a creare precedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa e concede di aderire alla Cassa anche ai figli che non abbiano superato, al 31 dicembre 2007, i 35 anni di età.
Potranno quindi presentare domanda entro il 31 luglio 2008, fermo restando che il vincolo associativo decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa (1° marzo 2008), tutti i figli precedentemente assistiti nella posizione del socio genitore, che rientrano nei limiti tracciati dalla norma transitoria.
La contribuzione è quella rapportata alla spesa media più eventuale quota fissa. Il contributo, come per i soci ordinari, potrà essere versato in misura ridotta in base alla fascia di reddito dell’associato. Per ottenere questo beneficio il socio dovrà inviare entro il 31 dicembre 2009, la dichiarazione dei redditi 2009 (riferita al periodo d’imposta 2008) ovvero, se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, inviando copia del CUD 2009 accompagnato da autocertificazione che attesti si tratti dell’unico reddito conseguito nel 2008, senza obbligo della presentazione della denuncia.
| Sintesi regolamento figli iscritti a titolo proprio | |
|---|---|
| Criterio | Possono aderire anche i figli esclusi dall'assistenza su richiesta del socio mentre non possono aderire se l'esclusione è determinata da morosità. |
| Requisiti | Figlio di giornalista o figlio di titolare di pensione diretta INPGI, già assistito come familiare, escluso per il venire meno delle condizioni di familiare a carico. |
| Termini | 6 mesi dalla data di esclusione dall'assistenza in qualità di familiare. |
| Decorrenza | Dalla data di esclusione dalla posizione familiare senza soluzione di continuità con la precedente estensione dell'assistenza. |
| Durata del rapporto | Comunque non inferiore a due anni |
| Contribuzione | Quota associativa parametrata alla spesa media, più quota fissa ed eventuali riduzioni. |
| Limiti | I figli iscritti a titolo proprio come aggregati, non possono essere successivamente riammessi nella posizione familiare del genitore, nel caso si presentino nuovamente per loro le condizioni di carico. I superstiti di figli iscritti a titolo proprio come aggregati, non possono richiedere, a loro volta, l'iscrizione. |





