Casagit desidera ricordare ai Soci che :
I contributi versati alla Cassa dai soci contrattualizzati e pensionati Inpgi, trattandosi di contributi assistenziali considerati dal fisco obbligatori in forza di quanto previsto dall’art. 21 del C.N.L.G., sono deducibili e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali fino all’importo massimo di € 3.615,20 complessivamente determinati.
Ciò significa che alla formazione del limite di € 3.615,20 concorrono sia i contributi versati dal lavoratore che quelli versati dal datore di lavoro.
La parte di contributo che eccede il limite richiamato concorre alla formazione del reddito di lavoro e di conseguenza va assoggettata ad imposizione fiscale.
La deduzione dei contributi “obbligatori” viene effettuata direttamente alla “fonte” (azienda o Inpgi).
Le spese sanitarie sostenute a fronte del versamento di un contributo “obbligatorio” possono essere portate in “detrazione” sull’imposta solamente :
- sulla parte rimasta effettivamente a carico del Socio e non rimborsata dalla Casagit ;
- sulla quota dei rimborsi ricevuti dalla Casagit in misura proporzionale alla quota di contributo versato che però ha concorso alla formazione del reddito imponibile (in quanto superiore ai 3.615,20 €).
Tutte le altre tipologie contributive presenti in Casagit, appartenendo alla categoria dei contributi considerati dal fisco come “volontari” non sono deducibili dal reddito imponibile ai fini fiscali.
E pertanto relativamente ai seguenti casi :
- Contributi versati dai soci titolari non contrattualizzati (CAPITARI)
- Quote aggiuntive di contribuzione versate per il coniuge non a carico
- Quote aggiuntive di contribuzione versate per i familiari a carico (di recente introduzione)
- Quote aggiuntive di contribuzione versate per i figli di età superiore a ventisei anni a carico
- Quote aggiuntive di contribuzione versate per i genitori a carico
le spese sanitarie sostenute possono essere portate tutte in detrazione sull’imposta, ancorché rimborsate da Casagit nella misura attualmente prevista dalle norme fiscali del 19%.
Documentazione fiscale
Premesso che la normativa fiscale semplificata non prevede più che sia allegata alla denuncia dei redditi la documentazione degli oneri deducibili / detraibili, si ricorda che tale documentazione, una volta inviata, resta presso gli uffici Casagit, ali quali potrà essere richiesta per l’eventualità che il Fisco, entro i termini di prescrizione, voglia prenderne visione.
E’ pertanto interesse di ciascun socio conservare le fotocopie della documentazione di spesa inviata alla Cassa, per essere così nelle condizioni di calcolare subito l’ammontare delle detrazioni da operare all’atto della presentazione della denuncia dei redditi.
Tale calcolo, peraltro, resta facilitato dalla particolare configurazione data alle distinte di rimborso, inviate dalla Cassa ai soci, distinte nelle quali è chiaramente riportato, per ogni singola fattura, l’importo speso e quello rimborsato.
Casagit consiglia comunque ai Soci, in sede di dichiarazione dei redditi, di rivolgersi sempre al proprio commercialista, ad un CAF o all’ufficio del Personale dell’Azienda di appartenenza.





