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Le misure in materia di contributi

In materia di Contributi, come già ufficialmente comunicato, nessun nuovo contributo e nessun aumento nelle quote di contribuzione per pensionati, contrattualizzati, disoccupati e cassaintegrati.


Invariato anche il contributo aggiuntivo per il nucleo familiare.

Le quote dei soci volontari e dei coniugi non a carico sono state aggiornate, come ogni anno, a norma di regolamento.


Sono state invece sensibilmente ridotte le quote per i soci titolari con meno di 30 anni con una retribuzione molto bassa (inferiore a € 10.367).

Le novità deliberate il 29 gennaio e che hanno impatto per l'intero 2010, sono le seguenti :

IL MINIMALE contributivo dovuto dai soci contrattualizzati in servizio, ovvero l'importo minimo che deve essere versato alla Casagit, verrà calcolato sulla retribuzione tabellare del redattore di prima nomina riferita all'anno di contribuzione anziché sul tabellare dell'anno precedente.

Lo stesso minimale verrà applicato anche ai soci contrattualizzati con contratto AerAnti-Corallo. Per il 2010 pertanto l'importo in oggetto è pari a € 960.

IL MASSIMALE retributivo dei soci contrattualizzati, oltre il quale i contributi trattenuti dal datore di lavoro vengono restituiti al socio, è stato elevato a € 368.000 per il 2010 ed è stato stabilito che dal 2011 l'aggiornamento di questo importo verrà effettuato applicando annualmente la stessa percentuale di incremento del "minimale" dei contrattualizzati (anziché in base all'indice Istat).

E' stato inoltre stabilito che la "restituzione" annuale non potrà essere superiore a € 20.000.

Per i coniugi entrambi "contrattualizzati" è stato stabilito che la percentuale di restituzione, attualmente prevista nella misura del 50% a favore del coniuge con lo stipendio più basso, venga portata al 25% e che, comunque, il contributo annuo non possa essere inferiore al "minimale" contributivo (€ 960 per il 2010).

È stato, inoltre, stabilito che la restituzione venga effettuata annualmente, anziché semestralmente, entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio.


Nel caso in cui però almeno uno dei coniugi sia stato oggetto di contratto di solidarietà, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del socio e per la durata del contratto, si riserva di attribuire una percentuale di restituzione pari al 50%, analogamente al passato (raccomandazione emersa nel corso delle assemblee regionali).

E' stato infine stabilito che, qualora nello stesso nucleo familiare insistano sia il contributo aggiuntivo per il nucleo familiare sia un contributo aggiuntivo individuale (per figli maggiori di 26 anni e/o parenti entro il terzo grado), su quest'ultimo venga applicato una riduzione del 10% (in caso di più contributi aggiuntivi individuali l'abbattimento verrà applicato solo sul contributo più alto).

Prima dell'estate pubblicheremo il primo numero del nuovo corso della nostra rivista "Casagit Notizie". Vi verrà spedito a casa e conterrà tutte le "Norme per l'erogazione delle prestazioni", nonché una piccola guida dal titolo "Come Usare la Casagit" con informazioni semplici e precise per poter utilizzare al meglio i servizi della nostra Cassa.

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