Il collocamento in quiescenza non determina l'acquisizione di nuovo titolo che consente la costituzione del rapporto associativo con la CASAGIT ma determina il proseguimento della preesistente iscrizione con l'applicazione di una contribuzione diversa a secondo che la pensione sia erogata dall'INPGI o da ENTI DIVERSI dall'Istituto.
·
Se la pensione è corrisposta dall'INPGI gli associati, che all'atto del collocamento in quiescenza, intendano mantenere il vincolo associativo con la Cassa
debbono autorizzare per iscritto l'Istituto ad effettuare le trattenute del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione.
Il contributo è calcolato percentualmente sul trattamento lordo di pensione percepito, compresi eventuali supplementi, con graduazione delle aliquote da applicare in base alla fascia di imponibile percepito (
vedi tabella contributi) e sono esonerati dal versamento della quota di contributo associativo eventualmente prevista in misura fissa.
I contributi dovuti da tali associati sono versati mediante trattenute sui ratei di pensione, effettuate mensilmente dall'Inpgi, tenuto poi a trasmettere alla CASAGIT tali somme con le modalità previste dalla convenzione appositamente stipulata.
· Se pensionati a carico di ENTI DIVERSI DALL'INPGI e,
soltanto se abbiano compiuto il sessantacinquesimo (65°) anno di età (60 per le donne) e risultano ininterrottamente iscritti alla CASAGIT da almeno venti (20) anni, versano il contributo calcolato percentualmente sulla pensione lorda percepita con applicazione delle aliquote previste (
vedi tabella contributi).
Tale contribuzione però, non potrà risultare inferiore al minimale contributivo, né superiore al contributo in misura parametrata alla spesa media sostenuta per socio e risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Per calcolarne l'ammontare, gli interessati sono tenuti ad inviare all'inizio di ogni anno, copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD), erogati da Enti diversi dall'Inpgi e copia della dichiarazione dei redditi (Unico/730).
Il primo versamento dovrà essere proporzionato alle mensilità comprese nel trimestre in corso ed i successivi in rate trimestrali anticipate, alle scadenze del primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).
·
Se giornalisti pubblicisti,
titolari di pensione a carico di ENTI DIVERSI DALL'INPGI, i quali, all'atto del collocamento in quiescenza risultavano
contrattualizzati (cioè tenuti al versamento dei contributi Casagit per contratto)
da almeno dieci (10) anni, restano assoggettati agli adempimenti contributivi calcolati percentualmente sul trattamento lordo di pensione percepito.
Per calcolarne l'ammontare, gli interessati sono tenuti ad inviare all'inizio di ogni anno, copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD), erogati da Enti diversi dall'Inpgi e copia della dichiarazione dei redditi (Unico/730).
Il primo versamento dovrà essere proporzionato alle mensilità comprese nel trimestre in corso. I successivi versamenti dovranno poi essere effettuati in rate trimestrali anticipate, entro il primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), salvo conguaglio a presentazione della certificazione dei redditi di ciascun anno.
torna all'indice