CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Cambio stato professionale

In pensione

Il collocamento in quiescenza non determina l'acquisizione di nuovo titolo che consente la costituzione del rapporto associativo con la CASAGIT ma determina il proseguimento della preesistente iscrizione con l'applicazione di una contribuzione diversa a secondo che la pensione sia erogata dall'INPGI o da ENTI DIVERSI dall'Istituto.

· Se la pensione è corrisposta dall'INPGI gli associati, che all'atto del collocamento in quiescenza, intendano mantenere il vincolo associativo con la Cassa debbono autorizzare per iscritto l'Istituto ad effettuare le trattenute del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione.
Il contributo è calcolato percentualmente sul trattamento lordo di pensione percepito, compresi eventuali supplementi, con graduazione delle aliquote da applicare in base alla fascia di imponibile percepito (vedi tabella contributi) e sono esonerati dal versamento della quota di contributo associativo eventualmente prevista in misura fissa.

I contributi dovuti da tali associati sono versati mediante trattenute sui ratei di pensione, effettuate mensilmente dall'Inpgi, tenuto poi a trasmettere alla CASAGIT tali somme con le modalità previste dalla convenzione appositamente stipulata.

· Se pensionati a carico di ENTI DIVERSI DALL'INPGI e, soltanto se abbiano compiuto il sessantacinquesimo (65°) anno di età (60 per le donne) e risultano ininterrottamente iscritti alla CASAGIT da almeno venti (20) anni, versano il contributo calcolato percentualmente sulla pensione lorda percepita con applicazione delle aliquote previste (vedi tabella contributi).
Tale contribuzione però, non potrà risultare inferiore al minimale contributivo, né superiore al contributo in misura parametrata alla spesa media sostenuta per socio e risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Per calcolarne l'ammontare, gli interessati sono tenuti ad inviare all'inizio di ogni anno, copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD), erogati da Enti diversi dall'Inpgi e copia della dichiarazione dei redditi (Unico/730).
Il primo versamento dovrà essere proporzionato alle mensilità comprese nel trimestre in corso ed i successivi in rate trimestrali anticipate, alle scadenze del primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).

· Se giornalisti pubblicisti, titolari di pensione a carico di ENTI DIVERSI DALL'INPGI, i quali, all'atto del collocamento in quiescenza risultavano contrattualizzati (cioè tenuti al versamento dei contributi Casagit per contratto) da almeno dieci (10) anni, restano assoggettati agli adempimenti contributivi calcolati percentualmente sul trattamento lordo di pensione percepito.
Per calcolarne l'ammontare, gli interessati sono tenuti ad inviare all'inizio di ogni anno, copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD), erogati da Enti diversi dall'Inpgi e copia della dichiarazione dei redditi (Unico/730).
Il primo versamento dovrà essere proporzionato alle mensilità comprese nel trimestre in corso. I successivi versamenti dovranno poi essere effettuati in rate trimestrali anticipate, entro il primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), salvo conguaglio a presentazione della certificazione dei redditi di ciascun anno.

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Non in disoccupazione dopo cessazione rapporto di lavoro regolato contratti sottoscritti dalla FNSI

In questi casi per il proseguimento dell'iscrizione il socio deve presentare domanda di adesione (Mod. I3) a titolo volontario e versare direttamente il contributo.

Il contributo previsto è determinato, per fasce di reddito, in misura parametrata alla spesa media per associato sostenuta dalla CASAGIT e risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.
Per la determinazione del contributo dovuto nell'anno, è quindi necessario acquisire copia della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno precedente a quello d'interesse.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato direttamente, in rate trimestrali anticipate alle scadenze del 31 gennaio, del 30 aprile, del 31 luglio e del 31 ottobre di ciascun anno.

Il primo versamento, all'atto dell'adesione, deve essere effettuato in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese (la ricevuta dell'avvenuto primo versamento deve essere allegata alla domanda di adesione).

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Disoccupazione dopo cessazione rapporto di lavoro non inferiore a 7 mesi

Disoccupazione dopo cessazione rapporto di lavoro ccnl sottoscritto da FNSI di durata non inferiore a 7 mesi

In questi casi è prevista l'ammissione al trattamento contributivo agevolato di disoccupazione, per un periodo massimo di 36 mesi, subordinata al rilascio di una dichiarazione trimestrale da cui risulti con chiarezza che gli interessati, non solo non hanno in corso alcun rapporto di lavoro subordinato nel settore giornalistico o in altro settore, ma non sono titolari di alcun trattamento di pensione e si trovano comunque in effettivo stato di disoccupazione.
Con la stessa dichiarazione i soci devono impegnarsi a comunicare immediatamente la cessazione dello stato di disoccupazione (vedi Mod. DD).
Il versamento del contributo associativo è previsto in misura differenziata, entro i primi 24 mesi e oltre, per i successivi 12 mesi di trattamento.

Il relativo contributo dovuto deve essere versato, a cura dei diretti interessati, in rate trimestrali anticipate alle scadenze fissate nel primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre). Con la medesima periodicità, i soci sono tenuti a rendere dichiarazione che confermi il perdurare delle suddette condizioni di disoccupazione.

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Disoccupazione dopo cessazione rapporto di lavoro inferiore a 7 mesi

Disoccupazione dopo cessazione rapporto di lavoro ccnl sottoscritto da FNSI di durata inferiore a 7 mesi

In questi casi il trattamento contributivo agevolato per soci in disoccupazione non trova applicazione a meno che lo stato di disoccupazione non sia immediatamente preceduto da trattamento di cassa integrazione .

Tuttavia, se l'Inpgi riconosce il diritto all'indennità di disoccupazione, in rispondenza con la disciplina dell'Inpgi, gli interessati possono essere ammessi al trattamento agevolato limitatamente al periodo indennizzato dall'Inpgi.

Per usufruire di tale agevolazione l'associato, oltre ad inviare la prevista dichiarazione che attesti lo stato di disoccupazione (vedi Mod. DD), deve inviare trimestralmente la documentazione rilasciata dall'Istituto a conferma della fruizione dell'indennità e provvedere al versamento dei relativi contributi nella misura e con le modalità trimestrali previste (31 gennaio, 30 aprile,31 luglio, 31 ottobre).

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Interruzione disoccupazione per rapporto di lavoro di durata inferiore a 7 mesi

In questi casi, i soci che abbiano fruito dei benefici contributivi per stato di disoccupazione per un periodo minore rispetto a quello consentito dalle norme (36 mesi), per l'instaurarsi di un rapporto di lavoro di durata inferiore a sette mesi, possono essere riammessi a tali benefici per il periodo mancante al completamento del periodo massimo previsto.

La riammissione al trattamento agevolato, resta subordinata sempre al rilascio di una dichiarazione trimestrale da cui risulti con chiarezza che gli interessati, non solo non hanno in corso alcun rapporto di lavoro subordinato nel settore giornalistico o in altro settore, ma non sono titolari di alcun trattamento di pensione e si trovano comunque in effettivo stato di disoccupazione. Con la stessa dichiarazione i soci devono impegnarsi a comunicare immediatamente la cessazione dello stato di disoccupazione.

I contributi dovuti (vedi tabella contributi) devono essere versati alla Cassa in rate trimestrali anticipate, alle scadenze del primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).
Con la medesima periodicità, i soci sono parimenti tenuti a rendere dichiarazione che confermi il perdurare delle suddette condizioni di disoccupazione.

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Interruzione disoccupazione

Interruzione disoccupazione per inizio rapporto di lavoro non regolato da contratti sottoscritti dalla FNSI

In questi casi, per il proseguimento dell'iscrizione, i soci devono presentare domanda di adesione (Mod. I3), a titolo volontario e versare direttamente il contributo.

Il contributo previsto è determinato, per fasce di reddito, in misura parametrata alla spesa media per associato sostenuta dalla CASAGIT e risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.
Per la determinazione del contributo dovuto nell'anno, è quindi necessario acquisire copia della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno precedente a quello d'interesse.

Il primo versamento, all'atto dell'adesione, deve essere effettuato in misura proporzionale al periodo che manca al compimento del trimestre solare in corso, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese (la ricevuta dell'avvenuto primo versamento deve essere allegata alla domanda di adesione). I successivi adempimenti devono essere effettuati in rate trimestrali anticipate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno.

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Cassintegrazione guadagni

In questi casi i soci, sempre che conservino l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, sono ammessi a fruire del corrispondente trattamento contributivo agevolato, nei termini già previsti per il trattamento di disoccupazione (36 mesi complessivi, cumulabili con eventuale successivo stato di disoccupazione), devono rilasciare una dichiarazione di cassintegrazione (Mod. DC) che confermi la condizione di cassa integrazione e restano tenuti al versamento del relativo contributo associativo agevolato, stabilito annualmente in misura fissa differenziata, su due fasce contributive: per i primi 24 mesi, percentualmente calcolata sul tetto massimo indennizzabile dall'Inpgi, e per i successivi 12 mesi di trattamento, rapportata al minimale contributivo.

I contributi dovuti per cassa integrazione devono essere versati alla Casagit in rate trimestrali anticipate, entro il primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), a cura dei diretti interessati, i quali ogni volta sono parimenti tenuti a rendere dichiarazione che confermi il perdurare delle condizioni anzidette.

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