In questi casi i soci, sempre che conservino l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, sono ammessi a fruire del corrispondente trattamento contributivo agevolato, nei termini già previsti per il trattamento di disoccupazione (36 mesi complessivi, cumulabili con eventuale successivo stato di disoccupazione), devono rilasciare una dichiarazione di cassintegrazione (Mod. DC) che confermi la condizione di cassa integrazione e restano tenuti al versamento del relativo contributo associativo agevolato, stabilito annualmente in misura fissa differenziata, su due fasce contributive: per i primi 24 mesi, percentualmente calcolata sul tetto massimo indennizzabile dall'Inpgi, e per i successivi 12 mesi di trattamento, rapportata al minimale contributivo.
I contributi dovuti per cassa integrazione devono essere versati alla Casagit in rate trimestrali anticipate, entro il primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), a cura dei diretti interessati, i quali ogni volta sono parimenti tenuti a rendere dichiarazione che confermi il perdurare delle condizioni anzidette.





