CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Decadenza

Cessata applicazione CCNL giornalistici stipulati dalla FNSI di durata inferiore a 7 mesi

Per i soci tenuti al versamento del contributo associativo, in base ai contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Fnsi, la cessata applicazione del contratto di durata inferiore a 7 mesi, determina la decadenza dall'iscrizione alla Cassa, fatto salvo l'eventuale periodo di applicazione del trattamento di disoccupazione, ricorrendo le condizioni per godere dei benefici contributivi previsti ( Sezione Soci- Titolari di Ccnl sottoscritti dalla FNSI- Disoccupati)

Il vincolo associativo si estingue dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data di cessazione dell'applicazione dei benefici contributivi per stato di disoccupazione.

In questo caso l'interessato può richiedere, con domanda da presentare entro sei mesi dalla data della comunicazione di decadenza, il mantenimento del vincolo associativo, che si ricostituisce senza soluzione di continuità rispetto a quello preesistente. ( Sezione Soci-Non titolari di Ccnl sottoscritti dalla FNSI )

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Cancellazione dall'albo per inattività professionale

Nel caso che il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, con provvedimento definitivo, abbia deliberato la cancellazione dall'Albo o dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri di un socio per inattività professionale fatta eccezione per i titolari di pensione a carico dell'inpgi, questo viene dichiarato decaduto dall'iscrizione alla Cassa, essendo venuto meno il titolo che aveva consentito all'interessato di aderirvi.

La decadenza dall'iscrizione ha effetto dalla data del provvedimento definitivo di cancellazione.
Il socio decaduto può richiedere, con domanda da presentare entro sei mesi dalla data della comunicazione di decadenza, il mantenimento ininterrotto del vincolo associativo preesistente, assumendo la qualità di socio aggregato. ( Sezione Soci-Non titolari di Ccnl sottoscritti dalla FNSI )

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Cessazione trattamento pensionistico Inpgi

Nel caso si interrompa il trattamento di pensione a carico dell'Inpgi, per soggetti non iscritti all'Ordine dei giornalisti (pensionati di reversibilità), si determina l'estinzione per decadenza del rapporto associativo, con effetto dalla data stessa della cessazione del trattamento di pensione.

Il socio decaduto può chiedere, con domanda da presentare entro sei mesi dalla data della comunicazione di decadenza, il mantenimento del vincolo associativo, che si ricostituisce senza soluzione di continuità rispetto a quello preesistente.

L'interessato assume in tal caso la posizione di socio aggregato. ( Sezione Soci-Non titolari di Ccnl sottoscritti dalla FNSI )

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Cessazione periodo massimo (36 mesi) Disoccupazione e/o CIG

La cessazione del periodo massimo consentito (36 mesi)del trattamento agevolato previsto per i soci in stato di disoccupazione/cig, determina la decadenza dall'iscrizione alla Cassa.

In questo caso l'interessato può richiedere, con domanda da presentare entro sei mesi dalla data della comunicazione di decadenza, il mantenimento del vincolo associativo, che si ricostituisce senza soluzione di continuità rispetto a quello preesistente. ( Sezione Soci-Non titolari di Ccnl sottoscritti dalla FNSI )

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Chiusura rapporto lavoro - dipendenti organismi di categoria

Per i soci aggregati, dipendenti da organismi di categoria, è causa di decadenza dall'iscrizione alla Cassa la cessazione del rapporto di lavoro, che sia determinato da licenziamento per giusta causa o da dimissioni.
La decadenza ha effetto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Non è prevista per gli interessati la possibilità di ripristinare il vincolo associativo (salvo che acquistino successivamente altro titolo per l'iscrizione).

L'iscrizione può proseguire solo nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per pensionamento, in quest'ultima ipotesi è infatti previsto il mantenimento dell'iscrizione. (Sezione Soci-Non titolari di Ccnl sottoscritti dalla FNSI)

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Morosità nel versamento del contributo associativo

Per i soci non titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da Ccnl sottoscritto dalla FNSI, che provvedono direttamente al versamento dei contributi alla Cassa, con le modalità fissate dalle norme, il mancato o incompleto assolvimento di tale obbligo per almeno dodici mesi comporta la dichiarazione di decadenza dall'iscrizione.

Il provvedimento è retroattivo e parte dal primo giorno successivo al periodo coperto per intero da contribuzione. Non può essere adottato prima che sia trascorso almeno il primo biennio di iscrizione, per il quale sussiste in ogni caso l'obbligo al versamento dei contributi espressamente assunto dal medesimo all'atto dell'adesione.

Per questi soci il vincolo non potrà più ricostituirsi per nessuna ragione, fatto salvo il caso in cui successivamente siano tenuti al versamento dei contributi in base all'applicazione dei contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Fnsi.

Non si determinano le stesse conseguenze nei confronti dei soci titolari di rapporti di lavoro con applicazione di Ccnl sottoscritti dalla FNSI e pensionati Inpgi qualora il mancato versamento dei contributi sia dovuto a responsabilità del datore di lavoro e dell'Ente erogatore della pensione, i quali abbiano effettuato trattenute a tale titolo sulle retribuzioni o sul trattamento di pensione corrisposti, senza poi provvedere al trasferimento alla Casagit delle somme trattenute, compiendo così su queste atti di disposizione del tutto ingiustificati.
In queste circostanze non sussiste per i soci interessati una condizione di morosità.

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Radiazione Albo -Cancellazione (cause diverse da inattività)

Le sanzioni disciplinari adottate dall'Ordine dei giornalisti, con provvedimento definitivo, che prevedano la radiazione dall'Albo, dal Registro dei praticanti o dall'Elenco stranieri, nonché la cancellazione dai repertori stessi per cause diverse dall'inattività, determinano la decadenza dall'iscrizione alla Cassa dalla data del provvedimento di radiazione o di cancellazione.

I suddetti non potranno più associarsi alla Casagit.

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Tenuta comportamenti non corretti nei riguardi della Casagit

Il Consiglio di amministrazione della Cassa si riserva la facoltà di dichiarare decaduto dall'iscrizione il socio che abbia tenuto comportamenti ritenuti non corretti nei confronti della Casagit stessa. La decadenza è decisa dal Consiglio, con deliberazione motivata, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e in seguito a giudizio, nel corso del quale il socio interessato può essere ascoltato e può produrre atti o memorie a propria difesa.

Tale decadenza esclude la possibilità di ricostituzione successiva del vincolo associativo.

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