Per i
soci non titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da Ccnl sottoscritto dalla FNSI, che provvedono direttamente al versamento dei contributi alla Cassa, con le modalità fissate dalle norme, il mancato o incompleto assolvimento di tale obbligo per almeno dodici mesi comporta la dichiarazione di decadenza dall'iscrizione.
Il provvedimento è retroattivo e parte dal primo giorno successivo al periodo coperto per intero da contribuzione. Non può essere adottato prima che sia trascorso almeno il primo biennio di iscrizione, per il quale sussiste in ogni caso l'obbligo al versamento dei contributi espressamente assunto dal medesimo all'atto dell'adesione.
Per questi soci il vincolo non potrà più ricostituirsi per nessuna ragione, fatto salvo il caso in cui successivamente siano tenuti al versamento dei contributi in base all'applicazione dei contratti di lavoro giornalistico stipulati dalla Fnsi.
Non si determinano le stesse conseguenze nei confronti dei soci titolari di rapporti di lavoro con applicazione di Ccnl sottoscritti dalla FNSI e pensionati Inpgi qualora il mancato versamento dei contributi sia dovuto a responsabilità del datore di lavoro e dell'Ente erogatore della pensione, i quali abbiano effettuato trattenute a tale titolo sulle retribuzioni o sul trattamento di pensione corrisposti, senza poi provvedere al trasferimento alla Casagit delle somme trattenute, compiendo così su queste atti di disposizione del tutto ingiustificati.
In queste circostanze non sussiste per i soci interessati una condizione di morosità.
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