La decorrenza
L'estensione del diritto alle prestazioni ai familiari decorre dalla data nella quale sia pervenuta alla Cassa la relativa richiesta del socio, fatta eccezione per i casi seguenti, per i quali il diritto alle prestazioni è invece conseguito dai familiari interessati dopo un periodo di aspettativa di centottanta giorni:
- I. Convivente more-uxorio, anche dello stesso sesso, a carico e non;
- II. Coniuge non a carico, qualora la richiesta di estensione del diritto alle prestazioni sia presentata oltre il termine di sei mesi dal verificarsi delle condizioni;
- III. Coniuge, precedentemente escluso dalla posizione del socio, per consentire l'estensione del diritto alle prestazioni al convivente more-uxorio, allorché ne sia richiesta la riammissione all'assistenza.
Nel caso che il socio richieda l'estensione del diritto alle prestazioni in favore del coniuge, per il quale siano venute a determinarsi solo più recentemente le condizioni di carico, che non sussistevano precedentemente, tale familiare, che avrebbe potuto ancor prima essere ammesso all’assistenza, con quota aggiuntiva di contributo individuale, resta ugualmente assoggettato al periodo di aspettativa di centottanta giorni per il conseguimento del diritto alle prestazioni.
La riammissione all'assistenza, con quota aggiuntiva di contributo individuale, dei figli al compimento del ventiseiesimo o del trentesimo anno di età, si determina senza soluzione di continuità rispetto alla preesistente copertura goduta dai medesimi.
Analogamente, per il coniuge, convivente more-uxorio o coniuge divorziato, a carico del socio e già inclusi nella posizione di famiglia di questo con oneri contributivi aggiuntivi, per i quali si siano determinate successivamente condizioni per il versamento di quote aggiuntive di contributo, l'assistenza viene erogata senza soluzione di continuità.
La durata del diritto alle prestazioni
Il diritto alle prestazioni per i familiari resta sospeso e cessa rispettivamente con la sospensione o la cessazione dell'assistenza al socio.
Può altresì cessare per la perdita di uno solo dei requisiti previsti per esserne ammessi oppure nel caso di morosità nel versamento delle quote aggiuntive individuali di contributo dovute, protratta per almeno dodici mesi, o anche nel caso che il socio ne richieda l'esclusione dalla propria posizione familiare.
Per i familiari per i quali è previsto il versamento di una quota aggiuntiva di contributo, in caso di morosità nel versamento delle quote, l’erogazione delle prestazioni ai componenti del nucleo familiare, a cui tali quote si riferiscono, è subordinata alla regolarizzazione contributiva.
I familiari per i quali si versa la quota aggiuntiva individuale di contribuzione se esclusi dall'assistenza, per morosità o per richiesta del socio, non potranno successivamente esserne riammessi, fatto salvo quanto previsto per i figli ultraventiseienni e per il coniuge, rimasto escluso dalla posizione familiare del socio, per consentire l'estensione delle prestazioni al convivente more-uxorio o al coniuge divorziato, al quale è successivamente consentita la riammissione all'assistenza ( Decorrenza diritto alle prestazioni per i familiari).
I superstiti, inclusi nella posizione di famiglia del socio deceduto, continuano ad essere assistiti nella qualità di familiari fino allo scadere del mese solare nel quale è avvenuto il decesso (per mantenimento assistenza vedi trattazione ( superstiti di soci).
I figli per i quali il socio ha chiesto il mantenimento dell'assistenza dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età, nel caso venga a mancare, anche temporaneamente, il requisito previsto, cessano di essere assistiti. Potranno esservi riammessi, nel rispetto del limite massimo di età stabilito, qualora successivamente rientrino in possesso del requisito stesso.





