CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Familiari aventi diritto

Coniuge o convivente more uxorio

Coniuge o Convivente more-uxorio anche dello stesso sesso

Lo stato di convivenza more-uxorio deve essere comprovata dal socio mediante dichiarazione (Mod. DF2) e, trattandosi di una condizione di fatto, equiparata allo stato matrimoniale, anche la certificazione anagrafica, attestante la comune residenza, ritenendosi necessario, nell'impossibilità di collegarsi ad un riconoscimento giuridico del nucleo familiare, che sussista almeno l'elemento della coabitazione e della comunanza di vita, risultante dal pubblico registro.

Il coniuge o convivente more uxorio  è assistito con quota aggiuntiva individuale di contribuzione. La misura della contribuzione è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi in questione debbono essere versati direttamente dai soci in trimestralità anticipate, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

Il socio potrà essere esentato dal versamento di questo contributo se il coniuge/convivente more-uxorio ha percepito nell'anno precedente, un reddito non superiore a quello annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Per usufruire del beneficio di esenzione il socio deve presentare la documentazione prevista, entro il 31 ottobre dell'anno al quale il contributo si riferisce. Decorso tale termine annuale non si potrà più dare luogo alla corrispondente esenzione.

A gennaio di ciascun anno la Casagit in via presuntiva sulla base dell'ultimo reddito dichiarato mantiene lo stesso regime contributivo attribuito nell'anno precedente (beneficio di esenzione o contributo aggiuntivo individuale) presumendo non ci siano state variazioni di reddito..

Pertanto sono tenuti alla presentazione della documentazione fiscale entro il 31 ottobre soltanto i soci il cui coniuge o convivente more-uxorio ha percepito un reddito lordo che modifica il regime contributivo attribuito da Casagit in via presuntiva.

La presentazione fuori termine della documentazione fiscale per l'anno in cui non è stata rispettata la scadenza di presentazione:

  • Determina il versamento del contributo aggiuntivo individuale nel caso in cui il reddito lordo percepito dal coniuge o convivente more-uxorio ha superato il limite previsto, senza applicazione di alcuna sanzione
  • Non determina l'applicazione del beneficio dell'esenzione nel caso in cui il reddito lordo percepito dal coniuge o convivente more-uxorio è inferiore al limite previsto.

Per l'anno successivo, rispetto a quello in cui non è stata rispettata la scadenza di presentazione, la Casagit in base al reddito comunicato attribuirà al coniuge o convivente more-uxorio, in via presuntiva, il regime contributivo corrispondente.

La Cassa si riserva il diritto di eseguire controlli periodici chiedendo ai soci la presentazione di documentazione comprovante il reddito del coniuge o del convivente more-uxorio per il numero di anni sottoposti a verifica.

Nel caso in cui in sede di verifica il socio non provveda a presentare documentazione comprovante i redditi, o dai dati reddituali acquisiti risultino dovute differenze contributive rispetto alle somme versate in via presuntiva, il socio è tenuto al pagamento delle stesse, maggiorate del  10%.

Documentazione prevista per usufruire del beneficio di esenzione dal versamento del contributo aggiuntivo individuale per il coniuge/convivente more-uxorio è la seguente:

1.  se, il coniuge/convivente more-uxorio ha percepito redditi, nell'anno antecedente   quello di contribuzione, ed è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, dovrà presentare documento di "dichiarazione dei redditi" del familiare

2.   se, il coniuge/convivente more-uxorio ha percepito redditi, nell'anno antecedente quello di contribuzione,  e non è tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, dovrà presenta un "documento valido ai fini fiscali", del familiare, comprovante il reddito percepito (in via predominante il CUD) accompagnato da autocertificazione che attesti si tratti dell'unico reddito conseguito

3.   se, il coniuge/convivente more-uxorio non ha percepito redditi, nell'anno antecedente quello di contribuzione, sarà necessario presentare:

  • a) per il coniuge, "dichiarazione dei redditi" del socio titolare dal quale si evidenzia che il coniuge è fiscalmente a carico
  • b) per il convivente more-uxorio, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal convivente davanti a pubblico ufficiale attestante la sua condizione reddituale

Il beneficio di esenzione non riguarda l'eventuale contributo aggiuntivo nucleo familiare che, nei casi previsti, resta comunque dovuto.

Per il versamento delle quote aggiuntive individuali, relative però soltanto al coniuge o al convivente more uxorio, i soci contrattualizzati (cioè tenuti al versamento dei contributi associativi in applicazione dei CCNL sottoscritti dalla FNSI) e i pensionati a carico dell'INPGI, possono affidare incarico, a mezzo delega scritta all'azienda o all'Inpgi ed in copia a Casagit, perché operi trattenute a tale titolo sulle retribuzioni alle scadenze stabilite. Le aziende tratterranno tali quote semestralmente e precisamente nel mese di giugno e nel mese di dicembre in corrispondenza dell'erogazione della redazionale e della tredicesima mensilità.

Il coniuge già ammesso all'assistenza, nel caso intervenga lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, può continuare a fruire delle prestazioni, purché non contragga nuovo matrimonio.

La richiesta del socio di estendere il diritto alle prestazioni al coniuge o convivente more-uxorio anche dello stesso sesso comporterà automaticamente l'esclusione dall'assistenza del coniuge divorziato o separato già assistito nella posizione di famiglia del socio.


Qualora il socio intenda escludere il convivente more-uxorio  dalla sua posizione di famiglia, per richiedere l'estensione dell'assistenza ad altro convivente more-uxorio avente titolo, potrà ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni al nuovo familiare non prima che siano decorsi almeno tre anni dall'avvenuta esclusione del primo

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Familiari di terzo grado

Familiare di terzo grado in eta' pensionabile ovvero permanente inabile al lavoro ,convivente ed a carico del socio.

L'estensione delle prestazioni al familiare di terzo grado  si configura soltanto in alternativa all'assistenza al coniuge o al convivente more-xorio .


Per il familiare di terzo grado la sussistenza dei requisiti di convivenza e di carico deve essere comprovata dal socio mediante certificazione anagrafica e dichiarazione resa dal socio.
L'estensione dell'assistenza al familiare di terzo grado avente diritto (e quindi a carico) prevede il versamento di una quota aggiuntiva individuale di contribuzione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi in questione debbono essere versati direttamente dai soci in trimestralità anticipate, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.


Qualora il socio intenda escludere il familiare di terzo grado ,dalla sua posizione di famiglia, per richiedere l'estensione dell'assistenza ad altro familiare di terzo grado avente titolo, potrà ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni al nuovo familiare non prima che siano decorsi almeno tre anni dall'avvenuta esclusione del primo

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Figli ed equiparati

Figli ed equiparati a norma di legge, di età inferiore a ventisei (26) anni ovvero permanentemente inabili al lavoro, che risultino a carico del socio.

Tali familiari sono assistiti con oneri contributivi aggiuntivi nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
E’ prevista l’esenzione da tale contribuzione:
- nel caso in cui l’unico familiare assistito sia un figlio permanentemente inabile al lavoro;
- nell’anno di nascita del figlio, se unico familiare assistito. 
 
La sussistenza del requisito del carico è presunta, per i figli ed equiparati sino al ventunesimo (21) anno di età dei medesimi. Successivamente tale requisito deve essere comprovato dal socio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione (Mod. DF1) accompagnata da copia dell’ultima denuncia dei redditi dell’associato medesimo, dalla quale risultino fruite le detrazioni fiscali per il familiare a carico. Ove questi sia titolare di redditi propri o di pensione, compatibili con la vivenza a carico del socio, alla dichiarazione o autocertificazione del socio dovrà essere unita copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del familiare stesso.

Al compimento del ventiseiesimo (26) anno di età dei figli o equiparati che hanno fruito sino a quel momento dell’assistenza Casagit, ove per questi permanga sempre il requisito del carico, gravante sul socio, può essere richiesto per i medesimi il prolungamento dell’assistenza sino al trentesimo (30) anno di età, sino a quando perdurano le medesime le condizioni, previo versamento di una quota aggiuntiva individuale di contributo, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione .

Tale richiesta può essere rinnovata dal socio, dopo il compimento del trentesimo (30) anno di età dei figli e sino al trentacinquesimo (35) anno, permanendo sempre per i medesimi il requisito di carico e previo versamento di una quota aggiuntiva individuale di contributo differenziata dalla precedente, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione .
I contributi in questione debbono essere versati direttamente dai soci in trimestralità anticipate, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.
Nel caso in cui i soci abbiano nella loro posizione di famiglia 2 o più figli ultraventiseienni a carico, è previsto il versamento per un figlio dell’intera quota aggiuntiva individuale dovuta, nella misura più alta.
Per gli altri, il versamento è previsto nella misura del 50% di quanto dovuto per ciascun figlio.

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Genitori ed equiparati

Genitori ed equiparati a norma di legge, in età pensionabile ovvero permanentemente inabili al lavoro, che risultino a carico del socio

Tali familiari sono assistiti con quota aggiuntiva individuale di contribuzione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione e differenziata, a seconda che si tratti di uno o di entrambi i genitori .
I contributi in questione debbono essere versati direttamente dai soci in trimestralità anticipate, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

Da tener presente, nel caso di entrambi i genitori, che le loro posizioni sono inscindibili e che le condizioni dell’uno sono interdipendenti, ai fini del carico, da quelle dell’altro. Di conseguenza debbono ricorrere per entrambi o per nessuno i requisiti per l’estensione delle prestazioni da parte del socio. Difatti non può essere divisa la posizione di uno solo di essi, privo di reddito o con reddito minore, da quella dell’altro, per consentire al primo di godere dell’assistenza Casagit, poiché la condizione di carico, per tale soggetto, non può prioritariamente che gravare sull’altro genitore, prima che sul socio.

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Familiari aventi titolo proprio all'iscrizione alla Casagit

Il diritto alle prestazioni non può essere esteso ai familiari aventi titolo proprio ad associarsi alla Casagit. Tale esclusione non trova applicazione nei confronti dei figli o equiparati e nei confronti del coniuge o del convivente more-uxorio, anche dello stesso sesso, salvo che per questi non sussista l'obbligo al versamento dei contributi, in applicazione dei CCNL sottoscritti dalla FNSI, e non debba di conseguenza costituirsi il vincolo associativo proprio (in tal caso, ove si tratti di coniugi, tenuti entrambi all’iscrizione perché contrattualizzati, ovvero entrambi titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da Ccnl sottoscritto dalla FNSI, sono previsti per uno dei due sgravi contributivi (vedi Sezione -Soci coniugi entrambi contrattualizzati).

Nel caso dunque che entrambi i coniugi abbiano titolo per l’adesione alla Cassa e non siano entrambi contrattualizzati, è consentita la costituzione tra loro di una posizione unica, con passaggio dell’uno nella posizione di famiglia dell'altro.

La richiesta di estensione delle prestazioni all’altro coniuge deve essere presentata prioritariamente da quello tenuto alla contribuzione in applicazione del contratto sottoscritto dalla FNSI, rispetto a quello pensionato o non contrattualizzato, ovvero da quello tenuto alla contribuzione sul trattamento di pensione, rispetto a quello non contrattualizzato.

Nel caso di coniugi entrambi tenuti al versamento del contributo in misura parametrata alla spesa media o sul trattamento di pensione l'estensione delle prestazioni può essere richiesta in favore dell'altro, da quello tenuto alla contribuzione più elevata (nel caso di uguale misura della contribuzione per entrambi, è indifferente chi dei due avanza la richiesta).

In nessun caso ai soci aggregati, fatta eccezione per i giornalisti iscritti nell'Elenco stranieri, è consentito richiedere l'estensione del diritto alle prestazioni al coniuge o convivente more-uxorio che risulti iscritto all’Ordine dei giornalisti.

Nel caso in cui  i figli,che nel contempo fruiscono dell'estensione del diritto alle prestazioni, conseguano il titolo proprio per l’adesione alla Cassa, ma non siano contrattualizzati, possono continuare a rimanere inclusi nella posizione di famiglia del socio per tutto il tempo per il quale ne siano soddisfatte le condizioni. Dal momento invece dell’intervenuta esclusione dalla suddetta posizione di famiglia decorre per gli interessati il termine di un anno per aderire volontariamente alla Casagit.

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