CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Iscrizione familiari

Le condizioni generali prevedono che i familiari, per avere titolo all'assistenza, siano a carico del socio (fatta eccezione per il coniuge) e, in taluni casi, anche conviventi.

I familiari aventi titolo possono ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni a richiesta del socio, al quale unicamente compete tale facoltà. I suddetti, pertanto, non conseguono alcun diritto autonomo all'assistenza, né sono titolari di posizione propria alla Casagit, la quale eroga prestazioni ai medesimi tramite il socio.
 
Per l'assistenza ai familiari è previsto il versamento di una quota aggiuntiva di contributo. Le misure e le modalità della contribuzione sono annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La contribuzione è così distinta:

-quota aggiuntiva di contributo, forfettaria per nucleo familiare e parametrata per fasce di reddito del socio, se gli assistiti sono figli di età inferiore ai 26 anni e coniuge o convivente more-uxorio a carico;
-quota aggiuntiva individuale di contributo, se gli assistiti sono figli che hanno compiuto i 26 anni, genitori/parente entro il 3° grado e coniuge o convivente more-uxorio non a carico.

E' prevista dal 2010 una riduzione del 10% sul contributo aggiuntivo individuale di maggiore entità tra quello del figlio maggiore di 26 anni e quello del genitore/parente entro il 3° grado, qualora sul medesimo nucleo familiare siano presenti contemporaneamente almeno un contributo "aggiuntivo individuale" (con esclusione della quota aggiuntiva individuale coniuge) e il contributo "aggiuntivo nucleo familiare".


Requisito del carico:



Per carico non deve intendersi un semplice concorso alla spesa di mantenimento del familiare, ma occorre che questi gravi economicamente, in modo principale e prevalente sul socio.
Conseguentemente, come può ad esempio verificarsi per i genitori, qualora il socio concorra al loro mantenimento con altri fratelli, può essere riconosciuto il carico gravante solo sul soggetto che contribuisce in maniera prevalente (con priorità per quello convivente rispetto ad altri).

Non possono comunque ritenersi a carico del socio familiari che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito superiore ai limiti fissati a tal fine dal Consiglio di Amministrazione e rivalutati annualmente. In ordine poi alla valutazione dei redditi in questione possono ritenersi utili quelli conseguiti a qualsiasi titolo, con esclusione del valore d'uso dei fabbricati di proprietà e disponibili, relativi alla prima ed alla seconda casa.

La sussistenza del requisito del carico è presunta per i figli non coniugati di età inferiore a 21 anni. In tutti gli altri casi tale requisito deve essere comprovato dal socio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, o autocertificazione, accompagnata da copia dell'ultima denuncia dei redditi dell'associato medesimo, dalla quale risultino fruite le detrazioni fiscali per il familiare a carico. Ove questi sia titolare di redditi propri o di pensione, compatibili con la vivenza a carico del socio, alla dichiarazione o autocertificazione del socio dovrà essere unita copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del familiare stesso o dell'ultimo suo certificato di pensione.

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