I soci precedentemente non contrattualizzati che fruiscono di un trattamento di pensione a carico di Enti diversi dall'Inpgi, sono chiamati agli adempimenti contributivi calcolati percentualmente sulla pensione lorda, soltanto se
abbiano compiuto il sessantacinquesimo (65°) anno di età (60 se donne) e risultino ininterrottamente iscritti alla CASAGIT da almeno venti (20) anni.
Il suddetto regime contributivo percentuale deve intendersi applicabile solo se il reddito da pensione sia esclusivo o del tutto predominante rispetto ad ogni altro reddito.
Sussistendo tali condizioni il contributo dovuto alla Cassa viene definito con applicazione dell'aliquota del 3.5% sul trattamento lordo di pensione. Tale contribuzione, però, non potrà risultare inferiore al minimale contributivo, né superiore al contributo in misura parametrata alla spesa media per
scaglioni di reddito.
Gli interessati sono tenuti ad inviare all'inizio di ogni anno, copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD), erogati da Enti diversi dall'Inpgi e copia della dichiarazione dei redditi (Unico/730).
Il primo versamento dovrà essere proporzionato alle mensilità comprese nel trimestre in corso ed i successivi alle previste scadenze trimestrali anticipate.
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