CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Pensionati

Il collocamento in quiescenza non determina l'acquisizione di nuovo titolo che consente la costituzione di un rapporto associativo con la Casagit, ma determina il proseguimento della preesistente iscrizione con l'applicazione di una contribuzione diversa a secondo che la pensione sia erogata dall'INPGI o da ENTI DIVERSI dall'Istituto.  

Titolari di pensione a carico di INPGI

Gli associati che all'atto del collocamento in quiescenza  percepiscono pensione a carico dell'INPGI e intendano mantenere l'iscrizione con la Cassa devono autorizzare per iscritto l'Istituto ad effettuare le trattenute del contributo associativo sin dal momento in cui ha inizio la corresponsione del trattamento di pensione.

Il contributo è calcolato percentualmente sul trattamento lordo di pensione percepito (diretto e indiretto), compresi eventuali supplementi, con graduazione delle aliquote da applicare in base alla fascia imponibile (vedi tabella quote). I contributi dovuti da tali associati sono versati mediante trattenute mensili operate dall'Inpgi sui ratei di pensione.
  • I soci titolari di pensione pro-quota o di pensione supplementare sono tenuti al versamento dei contributi alla Cassa con applicazione dell'aliquota percentuale sui trattamenti complessivamente percepiti. I conguagli dovuti da tali associati, per effetto dell'applicazione dell'aliquota percentuale anche sul trattamento corrisposto da enti diversi dall'Inpgi, deve essere effettuato direttamente dagli associati in rate trimestrali anticipate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, salvo conguaglio a presentazione della certificazione dei redditi di ciascun anno. Per il calcolo di tale differenza contributiva, gli interessati sono infatti tenuti ad inviare all'inizio di ogni anno, la certificazione dei redditi da pensione (CUD).
  • I soci titolari di pensione intera a carico dell'Inpgi e nel contempo titolari di reddito derivante da lavoro autonomo, per i quali si determina, per gli effetti del divieto di cumulo, una riduzione del trattamento di pensione, restano tenuti a versare i contributi, calcolati percentualmente sul trattamento di pensione maturato, quale sarebbe risultato senza l'incidenza del reddito di lavoro autonomo non cumulabile.

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Giornalisti già contrattualizzati, titolari di pensione a carico di Enti diversi da INPGI

I soci giornalisti, titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'Inpgi, restano assoggettati agli adempimenti contributivi calcolati percentualmente sul trattamento lordo di pensione, soltanto se precedentemente contrattualizzati (cioè tenuti al versamento dei contributi Casagit per contratto) da almeno dieci (10) anni.

Il suddetto regime contributivo percentuale deve intendersi applicabile solo se il reddito da pensione sia esclusivo o del tutto predominante rispetto ad ogni altro reddito.
 
Gli interessati sono tenuti ad inviare all'inizio di ogni anno, copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD), erogati da Enti diversi dall’Inpgi e copia della dichiarazione dei redditi (Unico/730).

Il primo versamento dovrà essere proporzionato alle mensilità comprese nel trimestre in corso. I successivi versamenti dovranno poi essere effettuati in rate trimestrali anticipate, entro il primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), salvo conguaglio a presentazione della certificazione dei redditi di ciascun anno

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Titolari di pensione a carico di Enti diversi da INPGI

I soci precedentemente non contrattualizzati che fruiscono di un trattamento di pensione a carico di Enti diversi dall'Inpgi, sono chiamati agli adempimenti contributivi calcolati percentualmente sulla pensione lorda, soltanto se abbiano compiuto il sessantacinquesimo (65°) anno di età (60 se donne) e risultino ininterrottamente iscritti alla CASAGIT da almeno venti (20) anni.
 
Il suddetto regime contributivo percentuale deve intendersi applicabile solo se il reddito da pensione sia esclusivo o del tutto predominante rispetto ad ogni altro reddito. 

Sussistendo tali condizioni il contributo dovuto alla Cassa viene definito con applicazione dell'aliquota del 3.5% sul trattamento lordo di pensione. Tale contribuzione, però, non potrà risultare inferiore al minimale contributivo, né superiore al contributo in misura parametrata alla spesa media per scaglioni di reddito

Gli interessati sono tenuti ad inviare all'inizio di ogni anno, copia della certificazione dei redditi da pensione (CUD), erogati da Enti diversi dall'Inpgi e copia della dichiarazione dei redditi (Unico/730).
Il primo versamento dovrà essere proporzionato alle mensilità comprese nel trimestre in corso ed i successivi alle previste scadenze trimestrali anticipate.

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