L'associata è tenuta al versamento del contributo associativo calcolato, per ciascuna mensilità di maternità anticipata e/o obbligatoria, mediante applicazione dell'aliquota prevista sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese interamente lavorato, dedotto quanto nel contempo assolto per lo stesso periodo dal datore di lavoro, con trattenute operate sulla quota rimasta a suo carico per integrazione (20% della retribuzione).
Tale conguaglio deve essere effettuato direttamente dall'associata al momento della cessazione del periodo di maternità obbligatoria.





