CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Assenza per maternità obbligatoria

L'associata è tenuta al versamento del contributo associativo calcolato, per ciascuna mensilità di maternità anticipata e/o obbligatoria, mediante applicazione dell'aliquota prevista sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese interamente lavorato, dedotto quanto nel contempo assolto per lo stesso periodo dal datore di lavoro, con trattenute operate sulla quota rimasta a suo carico per integrazione (20% della retribuzione).

Tale conguaglio deve essere effettuato direttamente dall'associata al momento della cessazione del periodo di maternità obbligatoria.

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