CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Aspettativa facoltativa generica

La sospensione dell'applicabilità del CCNL sottoscritto dalla FNSI, che aveva dato luogo all'iscrizione alla Cassa degli interessati, determina la sospensione degli effetti del rapporto associativo per tutto il periodo dell'aspettativa stessa.

I soci possono richiedere il mantenimento degli effetti del rapporto associativo, contestualmente al verificarsi di tali condizioni ed irrevocabilmente per tutta la durata dell'aspetativa, rimanendo, comunque, tenuti al versamento del contributo calcolato percentualmente sulla retribuzione minima contrattuale annua del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale o del praticante in formazione, riferita all'anno precedente, e dell'eventuale quota in misura fissa.

Tali versamenti debbono essere effettuati dai soci in rate trimestrali anticipate, alle scadenze del primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).
Il primo versamento deve essere proporzionato alle mensilità comprese nel trimestre in corso.

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