CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Aspettativa non retribuita per motivi sindacali per cariche pubbliche per altra temporanea attivita'

La sospensione dell'applicabilità del CCNL sottoscritto dalla FNSI, che aveva dato luogo all'iscrizione alla Cassa degli interessati, determina la sospensione degli effetti del rapporto associativo per tutto il periodo dell'aspettativa stessa.

I soci possono richiedere il mantenimento degli effetti del rapporto associativo, contestualmente al verificarsi di tali condizioni ed irrevocabilmente per tutta la durata di queste, rimanendo, comunque, tenuti al versamento del contributo associativo parametrato alla spesa media, sostenuta per socio dalla Cassa e risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, per fasce di reddito.

Per stabilire la quota associativa dovuta è necessario acquisire la documentazione idonea ad attestare l'ammontare dei redditi conseguiti nell'anno precedente a quello d'interesse.

Documentazione idonea per determinare la fascia contributiva in base al reddito:

- Dichiarazione Persone Fisiche, o 730, per il periodo d'imposta d'interesse;

ovvero, se non si è tenuti alla presentazione di tale dichiarazione:
- copia del CUD accompagnata da una comunicazione dell'interessato attestante l'esonero dall'obbligo della presentazione di dichiarazione;

ovvero, nel caso di completa assenza di reddito:
- dichiarazione attestante tale condizione, resa davanti a Pubblico Ufficiale (non è ammessa autocertificazione).

In mancanza di tale documentazione, la misura contributiva sarà rapportata alla fascia di reddito più alta.
I versamenti devono essere effettuati direttamente dai soci, in rate trimestrali anticipate, entro il primo mese di ciascun ciclo trimestrale (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).
Il primo versamento deve essere proporzionato alle mensilità mancanti al completamento del trimestre in corso

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