In presenza di coniugi o di conviventi more uxorio, tenuti entrambi al versamento del contributo associativo in applicazione di contratti riconosciuti dalla FNSI, l’aliquota percentuale per la determinazione del contributo dovuto da uno dei due è ridotta al 25% di quella ordinaria.
Fruisce di tale riduzione il coniuge tenuto alla contribuzione inferiore.
Gli interessati devono anzitutto presentare idonea documentazione per comprovare il possesso dei requisiti previsti:
· richiesta, a firma congiunta, per fruire della riduzione contributiva (Mod. D50)
· Certificato di matrimonio ovvero dichiarazione di convivenza more-uxorio e stato di famiglia
· Dichiarazione che non è intervenuta separazione legale ovvero cessazione della convivenza
· Impegno a comunicare l’eventuale venir meno di tale condizione
Il rimborso, al coniuge avente diritto, del 25% del contributo versato può essere applicato a partire dal semestre nel quale sia pervenuta la richiesta congiunta degli interessati alla CASAGIT.Qualora uno o entrambi i coniugi, o conviventi more-uxorio, risultino titolari di contratto di solidarietà, possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione chiedendo la restituzione del 50% del contributo versato dal coniuge o dal convivente more-uxorio tenuto alla contribuzione minore.
La Casagit si riserva di operare le necessarie verifiche, anche attraverso richiesta di rinnovo periodico documentazione.
La restituzione viene attuata in un'unica soluzione, una volta l'anno, entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio di competenza.
La presente disciplina non si applica qualora sia intervenuta separazione legale tra i coniugi o sia cessata la convivenza more uxorio.





