CASAGIT

Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani

Disoccupati e cassaintegrati

I soci tenuti al versamento dei contributi associativi in applicazione dei CCNL sottoscritti dalla FNSI, i quali siano venuti successivamente a trovarsi in stato di disoccupazione, sempre che conservino l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, possono essere ammessi, per un periodo massimo di 36 mesi, a fruire dell'assistenza con benefici contributivi, come di seguito specificato.

L'ammissione al trattamento contributivo agevolato, resta subordinata al rilascio di una dichiarazione (Mod. DD) da cui risulti con chiarezza che gli interessati non solo non svolgono attività lavorativa retribuita, autonoma o subordinata nel settore giornalistico o in altro settore, ma non sono titolari di alcun trattamento di pensione, e si trovano comunque in effettivo stato di disoccupazione. Con la stessa dichiarazione  i soci devono impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni dovessero intervenire rispetto alla condizione dichiarata.

I soci ammessi al trattamento sono tenuti al versamento del contributo associativo agevolato, in misura fissa differenziata, annualmente stabilita su due fasce contributive:
- per i primi 24 mesi, percentualmente calcolata sull'indennità media erogabile dall'Inpgi
- per i successivi 12 mesi, rapportata al minimale contributivo (vedi tabella contributi).

I suddetti benefici contributivi, però, non trovano applicazione se lo stato di disoccupazione sia conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro di durata inferiore a sette mesi, a meno che lo stato di disoccupazione non sia preceduto da trattamento di cassa integrazione.

I contributi dovuti per i periodi di disoccupazione devono essere versati alla Cassa in rate trimestrali anticipate, entro il primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), a cura dei diretti interessati i quali, ogni volta, sono tenuti a produrre una dichiarazione che confermi il perdurare delle condizioni anzidette.
  • Nel caso che il socio, prima del rapporto di lavoro di durata inferiore a sette mesi, abbia fruito dei benefici contributivi per altro stato di disoccupazione per un periodo minore rispetto a quello consentito dalle norme, può essere riammesso a tali benefici per il periodo mancante al completamento dell'estensione massima dei medesimi.
  • Nel caso che si siano succeduti i trattamenti per cassa integrazione e disoccupazione e abbiano avuto, nel complesso la durata superiore al biennio, la contribuzione può essere prolungata oltre i primi 24 mesi previsti, assorbendo, in corrispondenza, periodi di contribuzione che sarebbero stati assoggettati invece al minimale, senza comunque eccedere il periodo massimo (36 mesi), al quale l'ordinamento CASAGIT attribuisce benefici contributivi.
  • Nel caso che l'erogazione ai soci dell'indennità di disoccupazione da parte dell'Inpgi abbia luogo per un periodo inferiore a 24 mesi (come si determina nell'ipotesi che gli interessati non abbiano da far valere almeno 12 contributi mensili accreditati nell'ultimo biennio ovvero nell'ipotesi di ritardata presentazione della domanda che produce un periodo di carenza del trattamento), fermo restando la durata non inferiore a sette mesi del rapporto di lavoro che è venuto a cessare e che ha dato poi luogo allo stato di disoccupazione, si determina ugualmente l'ammissione degli interessati al trattamento di disoccupazione CASAGIT per la durata intera consentita (24 mesi), pur non essendovi corrispondenza con il periodo indennizzato dall'Inpgi.
  • Ai soci in stato di disoccupazione causato dalla cessazione di rapporto di lavoro di durata inferiore a sette mesi, non è riconosciuto dalle norme il godimento dei benefici contributivi previsti. Ai medesimi, tuttavia, l'Inpgi riconosce un diritto all'indennità di disoccupazione, per un periodo limitato di mesi (ammissione al trattamento con requisito ridotto). In tal caso, per rispondenza con la disciplina dell'Inpgi, viene prolungata agli interessati l'iscrizione alla CASAGIT, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro di durata inferiore a sette mesi, per il periodo indennizzato dall'Istituto. In questo caso gli associati, oltre che alla dichiarazione e al versamento dei contributi previsti, devono inviare anche documentazione rilasciata dall'Istituto a conferma del periodo indennizzato.
Soci in cassaintegrazione

I soci tenuti al versamento dei contributi associativi in applicazione dei CCNL sottoscritti dalla FNSI, i quali siano in cassa integrazione, sempre che conservino l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, possono fruire del corrispondente trattamento contributivo agevolato, nei termini già previsti per il trattamento di disoccupazione (36 mesi complessivi, cumulabili con eventuale successivo stato di disoccupazione). Gli stessi devono rilasciare una dichiarazione (Mod. DC)che confermi la condizione di cassa integrazione e restano tenuti al versamento del relativo contributo associativo agevolato, stabilito annualmente in misura fissa differenziata, su due fasce contributive:
- per i primi 24 mesi, percentualmente calcolata sul tetto massimo indennizzabile dall'Inpgi
- per i successivi 12 mesi, rapportata al minimale contributivo (vedi tabella contributi).

I contributi dovuti per cassa integrazione devono essere versati in rate trimestrali anticipate, entro il primo mese di ciascun trimestre (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), a cura dei diretti interessati, i quali ogni volta sono tenuti ad effettuare una dichiarazione che confermi il perdurare delle condizioni anzidette.

Nel caso che, in via straordinaria, l'erogazione dell'indennità di cassa integrazione abbia durata maggiore dei due anni ordinariamente previsti, nonché nel caso che l'eventuale cumulo dei trattamenti succedutisi per cassa integrazione e disoccupazione abbia nel complesso durata superiore al biennio, la contribuzione alla Cassa, rapportata a ciascuno dei trattamenti anzidetti, può essere prolungata oltre i primi 24 mesi previsti, assorbendo, in corrispondenza, periodi di contribuzione che sarebbero stati assoggettati invece al minimale, ma non può eccedere il periodo massimo (36 mesi), al quale l'ordinamento CASAGIT attribuisce benefici contributivi. Tale periodo massimo, tuttavia, nel caso in cui dopo un biennio di cassa integrazione, sia erogata dall'Inpgi l'indennità di disoccupazione per un ulteriore biennio, il trattamento può essere prolungato per il corrispondente periodo indennizzato oltre la scadenza dei 36 mesi

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