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Lenti correttive della vista

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Lenti correttive della vista


Norma in vigore dal 01.01.2021

La Mutua prevede un rimborso massimo erogabile, entro i termini di seguito indicati ed i limiti previsti dal Nomenclatore, a prescindere dalla tipologia di acquisto effettuato (occhiale o lenti a contatto) e per singolo difetto visivo (lontano e vicino/media distanza).

Il rimborso ha valenza dalla data del primo acquisto ed è:
a.    biennale per gli Assistiti maggiorenni;
b.    annuale per gli Assistiti minorenni;
c.    annuale in caso di gravi patologie quali trapianto di cornea, maculopatie degenerative e cheratocono.


In caso di modifica del visus post-acuzie, conseguente agli eventi di distacco di retina, glaucoma, puker maculare o intervento per cataratta, la Mutua prevede l’erogazione di un rimborso omnicomprensivo, a prescindere dalla tipologia di acquisto effettuato (vicino o lontano, occhiale o lenti a contatto o prismatiche) e dal numero di acquisti effettuati, erogabile entro 12 mesi dall'evento. 

Per ottenere il rimborso, il Socio deve presentare:
- prescrizione con l'indicazione del difetto visivo del medico oculista o dell'ottico o dell’optometrista (per queste ultime due figure non è previsto il rimborso per la misurazione della vista);
- fattura intestata all’Assistito con l'indicazione della tipologia dell’acquisto effettuato (occhiale o lenti a contatto) e del difetto visivo (lontano, vicino/media distanza o multifocale);
- in caso di gravi patologie o post acuzie deve inoltre presentare una certificazione dello specialista attestante la patologia con l'indicazione della data di insorgenza dell'evento.


Norma in vigore fino al 31.12.2020

La Mutua prevede un concorso nelle spese sostenute per l'acquisto di occhiali (montature e lenti) e lenti a contatto per correzione di un unico difetto visivo (vicino o lontano), entro i limiti previsti dal tariffario che si intendono raddoppiati in presenza di differenti difetti visivi.

Il concorso decorre dalla data del primo acquisto ed è:

  1. biennale per i soci titolari
  2. triennale per i familiari
  3. annuale:
    1. per gli assistiti fino a 18 anni
    2. in caso di trapianto di cornea, maculopatie degenerative e cheratocono

Il biennio o triennio sono determinati dallo stato di "Titolare" o "Familiare" all'atto dell'acquisto, a nulla rilevano variazioni successive di stato.

In caso di intervento per la riduzione di difetti refrattivi per lontano, la Mutua prevede un concorso nelle spese sostenute entro un anno dall'intervento mentre non è previsto alcun rimborso dal secondo al quinto anno successivi all'intervento.
In caso di distacco di retina, glaucoma o intervento per cataratta, la Mutua concorre, nei limiti previsti dal tariffario e a seguito di modifica del difetto visivo, al rimborso di massimo 3 acquisti effettuati nell'anno successivo al determinarsi degli eventi.

Per ottenere il rimborso il Socio deve presentare:

  • prescrizione del medico oculista o dell'ottico optometrista con l'indicazione del difetto visivo
  • fattura con l'indicazione della fornitura effettuata
  • in caso di intervento per la riduzione di difetti refrattivi per lontano, distacco di retina, glaucoma o intervento per cataratta dovrà inoltre presentare una certificazione dello specialista attestante la patologia con l'indicazione della data di insorgenza dell'evento e/o dell'intervento chirurgico

Si ricorda che la misurazione della vista per il cambio degli occhiali può essere effettuata da un ottico o optometrista e non necessariamente da un medico oculista.

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