Assistenza ai non autosufficienti
Assistenza ai non autosufficienti temporanei
Assistenza per i malati in fase terminale
Assistenza infermieristica
Assistenza ai non autosufficienti
Definizione
La copertura della Mutua in caso di perdita di autosufficienza nel compiere atti di vita quotidiana è prevista per gli Assistiti che si trovino, a seguito di malattia o infortunio, per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi e presumibilmente in modo permanente, ad aver bisogno dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere aiutati nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività elementari della vita quotidiana, oppure siano affetti da grave demenza invalidante comprovata dalla diagnosi di un neurologo e/o gerontologo con conseguente assoluta necessità di una costante e permanente assistenza da parte di una terza persona.
Le attività elementari della vita quotidiana (activities of daily living o ADL) sono definite come:
Questa copertura ha la finalità di garantire all’Assistito la corresponsione di una rendita mensile per fronteggiare il costo delle prestazioni di carattere socio assistenziale rese necessarie dalla condizione di impossibilità del soggetto a prendersi cura di se stesso (prestazioni le cui spese non devono essere documentate).
Erogazione della copertura
Possono inoltrare la richiesta di riconoscimento dell’assistenza tutti coloro che soddisfano i requisiti definiti nel precedente punto.
La documentazione (reperibile sul sito istituzionale) da presentare è la seguente:
La Mutua si riserva in qualsiasi momento il diritto, ove lo ritenga necessario, di richiedere documentazione medica aggiuntiva e/o di verificare, anche attraverso visite domiciliari da parte di sanitari di propria fiducia, lo stato di malattia degli Assistiti. Il rifiuto dell’Assistito di fornire la documentazione richiesta e/o di sottoporsi ai controlli richiesti determina la perdita del diritto alla prestazione.
In caso di diniego l’Assistito potrà inoltrare nuovamente domanda solo in caso di mutate condizioni di salute e comunque non prima di tre mesi dalla precedente richiesta.
L’Assistito è tenuto a comunicare tempestivamente alla Mutua il recupero dello stato di autosufficienza. La Mutua si riserva, inoltre, il diritto di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che hanno determinato l’erogazione del contributo.
La copertura può essere fornita in modalità di erogazione diretta dalla Mutua o in modalità intermediata per il tramite di polizze assicurative.
L’erogazione diretta da parte della Mutua è prevista per:
La Mutua, in caso di riconoscimento, eroga un contributo entro i limiti previsti dal Nomenclatore, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per le domande incomplete l’eventuale riconoscimento del contributo decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione degli elementi mancanti.
Il contributo cessa di essere erogato in caso di:
Eventuali prestazioni riferite a periodi successivi a tali eventi dovranno essere restituite in quota parte anche per frazioni di mesi.
L’erogazione intermediata per il tramite di una polizza è prevista per gli Assistiti per le quali ricorrano le condizioni di assistibilità definite dalla polizza stessa (reperibile sul sito istituzionale). Il contributo, una volta riconosciuto, può continuare ad essere erogato anche in caso di cessazione dell’iscrizione alla Mutua sempreché tale possibilità sia prevista dalle condizioni di polizza.
Assistenza ai non autosufficienti temporanei
La copertura è prevista per l’assistenza domiciliare a seguito di infortunio, ricovero con intervento chirurgico o eventi morbosi di particolare gravità, che abbia determinato una temporanea non autosufficienza con una riduzione dell’autonomia nello svolgimento regolare di almeno tre su sei attività elementari della vita quotidiana (ADL).
Tale copertura è subordinata alla valutazione e preventiva autorizzazione rilasciata da parte della Mutua in cui è presente il numero massimo di mesi riconosciuti, che in ogni caso non possono essere superiori a tre.
Per ottenere il rimborso, il Socio deve presentare:
La Mutua eroga un contributo mensile entro i limiti previsti dal Nomenclatore.
Assistenza per i malati in fase terminale
La copertura per l’assistenza infermieristica e/o paramedica domiciliare è previsto per gli Assistiti la cui patologia non risponde più a trattamenti specifici, ma che necessitano comunque di cure palliative e di supporto.
Il contributo è omnicomprensivo giornaliero nei limiti previsti dal Nomenclatore ed è erogato per un massimo di tre mesi.
Per ottenere il rimborso, il Socio deve presentare:
La presente copertura non può essere erogata in concomitanza con altre forme di assistenza previste dalla Mutua.
Assistenza infermieristica
Il rimborso per l’assistenza infermieristica continuata a domicilio è previsto solo per gli Assistiti in stato di malattia in fase acuta e che per le loro condizioni cliniche, necessitano di assistenza da parte di personale infermieristico. Il rimborso è riconosciuto solo se le prestazioni assistenziali sono rese da personale qualificato in possesso della certificazione comprovante la qualifica professionale.
Il rimborso è previsto nei limiti e nell’ammontare indicati dal Nomenclatore.
Per ottenere il rimborso, il Socio deve presentare: